di Anna Palladino
Nel reato di falso in scrittura privata il consenso o acquiescenza della persona, di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo.
L'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce un'inescusabile ignoranza della legge penale, poiché l'oggetto del dolo è costituito anche solo dal fine di trarre un vantaggio legittimo o illegittimo.
Sul punto anche la sentenza del 23.10.2007 n.44612 cass.pen. ha statuito " Nel delitto di falso in scrittura privata per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura legittimo ed illegittimo ( In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che l'imputato avesse agito al fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona offesa)".
La locuzione di scrittura privata
utilizzata dal legislatore nell'art.485 c.p. comprende qualsiasi documento firmato dal privato nello svolgimento di un'attività giuridicamente rilevante, per cui la nozione di scrittura privata fornita dal codice civile non coincide con quella indicata dal codice penale, in quanto il reato di falso comprende tutti quegli atti che non sono esplicazioni di pubbliche potestà.L'atto privato è infatti oggetto di tutela penale perché comporta il sorgere di situazioni giuridicamente rilevanti che vanno ad incidere nel rapporto tra privati ed hanno efficacia nel mondo esterno.
La recente sentenza
della Cassazione del 27 agosto 2013 n.35543 ha così statuito: " Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata ( art.485 c.p.) il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura privata contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno, pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce un'inescusabile ignoranza della legge penale, sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito al fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura legittimo od illegittimo".Le diverse forme di falso costituiscono il minimo comune denominatore nell'unitario bene giuridico della fede pubblica, definibile come la fiducia nel pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certi e solleciti i rapporti di natura economica e giuridica. Di conseguenza la giurisprudenza è concorde nel ritenere il reato di falso plurioffensivo, infatti soggetto passivo, e come tale legittimato all'opposizione all'archiviazione, è anche il titolare dell'interesse specifico che è leso o posto in pericolo dall'azione del falsario.
Dunque l'uso è l'elemento costitutivo del delitto di falso, che si verifica non solo quando l'agente ne ha fatto uso ma anche quando ha lasciato che altri ne facciano uso. Il momento consumativo del reato si ha quando il documento è uscito dalla sfera individuale dell'agente, iniziando il rapporto con altri produttivo di effetti giuridici e quindi inserendosi positivamente nel mondo di relazione con il preciso fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio e di recare alla persona offesa un danno di rilevanza patrimoniale considerevole.
Anna Palladino - annettapalladino@libero.it