La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 515/2004) ha stabilito che le dimissioni di un lavoratore esasperato dal mobbing possono essere annullate. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il grave turbamento psicologico di un lavoratore, derivante dalla condotta persecutoria del datore di lavoro o dei suoi superiori gerarchici, può assumere la forma di una vera e propria incapacità di intendere e di volere, che rende invalidi tutti gli atti compiuti dallo stesso e, quindi, anche le dimissioni. Con questa pronuncia la Corte ha deciso il caso di una dattilografa che, in seguito a un periodo di forte pressione psicologica da parte dei suoi superiori, aveva lasciato il posto di lavoro.
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