Per integrare il reato di lesioni ex art. 582 c.p., è sufficiente la presenza di ecchimosi o lividi, i quali, anche se lievi, procurano un'alterazione dell'integrità fisica della persona. È quanto ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26804 del 20 giugno 2014, confermando la condanna di un uomo imputato del reato di lesioni per aver colpito la moglie con calci e pugni, la quale riportava ecchimosi sul corpo attestate dal certificato rilasciato dal medico curante e notate dal fratello. 

Secondo la Corte è senz'altro ravvisabile l'evento del reato di lesioni "in qualsiasi alterazione, per lieve che sia, dell'integrità fisica della persona; e quindi anche nelle ecchimosi, risultato di una rottura dei vasi sanguigni e di un'infiltrazione di sangue nel tessuto sottostante l'epidermide". 

Pertanto, la presenza dei lividi sul corpo della donna, nel caso di specie, costituisce, per la S.C., un chiaro indizio dell'esistenza del reato, indipendentemente dalla circostanza che il certificato rilasciato alla vittima dal pronto soccorso diagnosticasse solamente una crisi d'ansia anamnestica e che le ecchimosi fossero state constatate dal medico di fiducia della stessa, in quanto, quest'ultimo è comunque tenuto ad attestare il vero nelle proprie certificazioni. 

Per questi motivi, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso confermando la condanna ex art. 582 c.p. 


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