La guardia medica che non visita un paziente che ne ha richiesto l'intervento a domicilio non commette reato, a patto che la richiesta di intervento non rientri nei casi di 'urgenza improcrastinabile'. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha cancellato la doppia condanna inflitta a Salvatore P., guardia medica di Nuoro, per il reato di rifiuto di atti d'ufficio (il medico era stato condannato a quattro mesi di reclusione, sospesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche) per avere rifiutato di 'praticare alla paziente Maria D. un'iniezione che per ragioni di sanita' doveva essere praticata senza ritardo'. Per la Suprema Corte pero' il medico va assolto perche' le sue cure non avrebbero 'curato la malattia' e non avrebbero nemmeno 'alleviato le sofferenze'. Condannato sia dal Tribunale di Nuoro (nel maggio del 2001) e dalla Corte d'appello di Sassari, nel dicembre del 2002, per essersi rifiutato di praticare una iniezione a domicilio ad una paziente affetta da febbre alta, Salvatore P. si e' opposto in Cassazione sostenendo di avere 'correttamente ritenuto di non dovere abbandonare il presidio di guardia medica, preposto alle urgenza e alle emergenze'. Un ragionamento che e' stato condiviso dalla Sesta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 9204, ha annullato la doppia condanna 'perche' il fatto non sussiste'.
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