Il recupero crediti in via giudiziale tramite l'ingiunzione di pagamento europea 

Introduzione

Come studio legale ungherese, che svolge attivitá di consulenza legale per societá straniere, capita spesso di dover recuperare il credito con procedimenti di tipo internazionale. Nei rapporti giuridici tra soggetti appartenenti a diversi Paesi puó accadere che le obbligazioni contratte non vengano rispettate, e pertanto vi sia bisogno di ricorrere alla autoritá giudiziaria per garantire il recupero coattivo del credito. Questo sistema ha un suo specifico procedimento, disciplinato dal regolamento CE n. 1896/2006, se entrambi i soggetti si trovano all'interno di Stati membri dell'Unione Europea.

Tale normativa é stata emanata dal legislatore europeo provvedendo a dare una procedura specifica ed univoca volta a rendere piú celere il procedimento del recupero del credito, al contrario delle varie procedure nazionali, ognuna con proprie caratteristiche differenti.

Il procedimento in parte si discosta da quello del sistema giuridico italiano ex art. 633 e ss. c.c., seppur vi siano taluni aspetti comuni.

Il legislatore europeo, dovendo scegliere tra un sistema documentale puro e monitorio, sistemi tipici ma diversi a seconda dei Paesi membri, ha preferito creare un ibrido piú vicino al sistema documentale puro: difatti ricorda il sistema italiano, in cui le ragioni a sostegno dell'ingiunzione di pagamento vengono allegate dal creditore, e per cui il convincimento del giudice si basa su informazioni parziali e su un giudizio inaudita altera parte. Nel caso in esame del procedimento per ingiunzione europeo il creditore non deve produrre alcuna allegazione specifica, ma é sufficiente che il creditore si affermi titolare del credito vantato.

 Tale procedimento viene utilizzato per garantire una maggiore celeritá delle relazioni economiche tra i soggetti giuridici all'interno dell'ordinamento europeo, visto e considerato che il momento del contraddittorio é eventuale e posticipato.

Requisiti

I requisiti per l'ammissione del procedimento ingiuntivo in primo luogo riguardano la materia: detta disciplina si applica solo in materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura della giurisdizione, e non si applica in materia fiscale, doganale e amministrativa ed in caso di responsabilitá per atti o omissioni nell'esercizio di poteri pubblici. Oltre alle predette materie tale procedimento non viene ammesso per quanto concerne il regime patrimoniale tra i coniugi, testamenti e successioni, fallimenti e concordati, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighi extracontrattuali salvo che non vi sia stato accordo tra le parti o riconoscimento di debito o riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietá di un bene.

Circa l'elemento territoriale, il requisito richiesto é che almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello la cui giurisdizione viene adita. L'unico Paese membro escluso da questo regolamento é la Danimarca, e pertanto le pretese creditorie non potranno essere fatte valere nei confronti di soggetti ivi residenti o domiciliati. Questo procedimento, inoltre, non potrá essere utilizzato nei confronti di soggetti appartenenti a Paesi terzi, ovvero con il loro domicilio o residenza al di fuori dell'Unione Europea.

Un ulteriore requisito per il procedimento monitorio é che il credito pecuniario sia liquido ed esigibile al momento dell'instaurazione della domanda.

Procedura

La fase dell'ingiunzione di pagamento viene emessa inaudita altera parte, al pari dell'ordinamento italiano. La domanda di ingiunzione viene effettuata al giudice competente che valuta se siano stati rispettati i criteri previsti e se il credito sia fondato.

La domanda puó essere accolta, oppure possono essere richieste delle integrazioni alla stessa. In caso di rigetto non viene precluso alcunché, poiché il ricorrente puó presentare nuova domanda di ingiunzione di pagamento europeo o utilizzare una qualsiasi altra azione giudiziaria tesa al recupero del credito.

Nel caso in cui la domanda venga accolta il giudice emette l'ingiunzione di pagamento che andrá ritualmente notificata al resistente; entro trenta giorni dalla notifica il resistente puó presentare opposizione, che seguirá le normali regole del procedimento ordinario innanzi al giudice di origine, ovvero all'interno dello stesso organo giudiziario di quello che ha emesso l'ingiunzione. In Ungheria la procedura di ingiunzione rientra nella competenza esclusiva del notaio.

Per quanto concerne la notifica deve essere effettuata presso l'indirizzo del convenuto conosciuto con certezza ed il regolamento distingue tra notifica con o senza prova di ricevimento.

Nell'eventuale fase di opposizione il convenuto puó chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento quando: l'ingiunzione sia stata notificata senza prova di ricevimento o comunque non in tempo per esperire la propria difesa; il convenuto sia impossibilitato a contestare il credito per forza maggiore o situazione a sé non imputabile; l'ingiunzione sia stata emessa senza fondato motivo.

La fase esecutiva viene invece disciplinata dalle leggi dello Stato membro di esecuzione: si arriva a tale fase se il debitore non contesta alcunché, se contesta tardivamente o se l'opposizione che presenta non é fondata.

E' bene ricordare che tutta la procedura, i modelli di compilazione dei vari allegati come disciplinati dal regolamento CE n. 1896/2006 sono disponibili online sul sito dell'Unione Europea, cosí come la sua compilazione puó essere effettuata online, ed immediatamente tradotta in una delle lingue degli Stati. Per la compilazione della richiesta deve essere compilato il modulo A, mentre per la compilazione dell'opposizione il modulo F.

Se la domanda viene proposta in Italia, la prassi é che seguirá le normali regole stabilite dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile per quanto concerne sia la competenza per valore che per materia. 

Caratteristiche del procedimento

Per quanto concerne i costi del procedimento é invero difficile poterne dare una quantificazione specifica, poiché ció dipenderá da diversi elementi quali il valore del procedimento, i costi del Paese di origine, gli eventuali costi dell'esecuzione e dell'assistenza legale che é facoltativa (anche se sempre consigliabile per qualsiasi questione possa sorgere).

Una novitá importante, introdotta con detto regolamento, é, nel caso specifico dell'ingiunzione di pagamento, l'abolizione dell'exequatur, ovvero dell'autorizzazione del giudice alla esecuzione in un Paese diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Difatti se il giudice di origine riconosce forza esecutiva al provvedimento, lo stesso potrá essere fatto valere presso lo Stato membro di esecuzione. L'esecuzione sará regolata con le norme dello Stato membro presso cui viene effettuata.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra descritto, ben si comprende come il meccanismo previsto dal legislatore europeo sia idoneo a garantire una circolazione rapida del credito e si ponga tra le finalitá perseguite dall'ordinamento Europeo della libera circolazione di capitali. Difatti i creditori comunitari troppo spesso hanno visto pregiudicati i propri diritti in virtú delle diverse normative applicabili, e questo strumento serve per garantirli.

L'unico punto dolente riguarda l'applicazione delle norme processuali nazionali all'interno sia dello Stato d'origine che di quello dell'esecuzione, che seguono iter diversi a seconda del Paese in cui si trovano.

Nel trovare l'organo competente puó essere d'aiuto il sito Web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil

Articolo a cura dell'Avv.ssa Boglár Szervátiusz - Studio Legale Lajos www.studiolegale.hu - con la collaborazione del Dott. Simone Paoli 

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