di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 14300 del 24 Giugno 2014. 

La compensazione tra le parti delle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio, non avendo natura di condanna ma solo esclusione del rimborso rende legittima la decisione del giudice di ripartire in parti eguali tra la parte soccombente e quella vittoriosa le spese sostenute in corso di causa per l'espletamento della ctu

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour, il ricorrente (che aveva ottenuto nel giudizio di merito una sentenza favorevole), aveva lamentato dinanzi ai giudici di legittimità che la sentenza di merito aveva ingiustamente ripartito le spese della consulenza tecnica d'ufficio tra le parti mentre, a suo dire, tali spese dovevano essere poste totalmente a carico della parte soccombente.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso soffermandosi sulla natura giuridica della consulenza tecnica d'ufficio, che va considerata come un ausilio a disposizione del giudice fornito da un esperto esterno e non tanto come mezzo di prova in senso proprio. 

In quest'ottica la ctu può essere qualificata come un "atto compiuto nell'interesse generale della giustizia", dunque nell'interesse comune delle parti nell'ambito dell'attività di ricerca della verità. Motivata adeguatamente la decisione di compensare tali spese, tenuto anche conto del comportamento delle parti in sede extraprocessuale, appare legittima.

In particolare la Corte evidenzia come il giudice di merito abbia applicato correttamente il potere discrezionale che gli è conferito dall'articolo 92 del codice di procedura civile

dal momento che, nel caso di specie, era stata rilevata una sproporzione fra la somma richiesta e quella liquidata. Qui di seguito il testo della sentenza.


Vai al testo dell'ordinanza 14300/2014

Foto: giudice sentenza martello
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