di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 14326 del 24 Giugno 2014.
Con la sentenza n. 14326/2014 i giudici della Corte di Cassazione hanno ricordato che le comunicazioni promozionali a mezzo fax richiedono il consenso del destinatario.
In mancanza si integra un duplice illecito amministrativo: l'omessa informativa sul trattamento del dato personale e la non assentita comunicazione automatizzata
Nel caso in oggetto, a seguito di segnalazione di un privato, il Garante della privacy ha emesso ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria contro una società dopo aver accertato l'invio via fax, da parte di quest'ultima, di alcuni messaggi promozionali, senza che fosse in alcun modo dimostrato l'esplicito consenso da parte dei destinatari. Rigettata l'opposizione sia in primo che in secondo grado di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione.
Il ricorso è stato rigettato. La Suprema corte ha precisato che per "trattamento" di dati personali si deve intendere anche l'estrazione degli stessi da albi ed elenchi al fine dell'invio e della comunicazione di informazioni commerciali. "Le comunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, per essere lecite, necessitano del consenso dell'interessato, che deve essere acquisito previa idonea informativa prima che le stesse siano inviate e non in un momento successivo all'avvenuta ricezione del fax".
La massima:
Integra duplice illecito amministrativo - per omessa informativa sul trattamento del dato personale e per non assentita comunicazione automatizzata - la condotta dell'impresa che invii un fax promozionale ad un numero estratto dalle "Pagine gialle", senza aver previamente informato il titolare e senza averne acquisito il consenso.
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