In una vicenda riguardante l'affido congiunto della figlia minore con residenza presso la madre, a seguito di divorzio, la Suprema Corte (sentenza n. 15143 del 2 luglio 2014) ha colto l'occasione per ribadire i principi in materia di diritto di ascolto del minore.

Confermando la statuizione della corte d'appello che aveva omesso l'ascolto della minore infradodicenne, già sentita in primo grado, al fine di preservarla dal pregiudizio derivante da una ulteriore audizione, la Cassazione ha affermato che il mancato rinnovo dell'audizione non viola la norma di cui all'art. 155 sexies c.c.

Passando in rassegna le diverse disposizioni di legge, la S.C. ha osservato preliminarmente che "con riguardo all'esigenza di un rinnovato ascolto nel grado di appello, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità l'analogo disposto dell'art. 15, 2 comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel testo novellato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149, pone l'obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni esclusivamente nel giudizio di primo grado, non per il giudice di appello (tenuto soltanto, per il disposto dell'art. 17, 1 comma, a sentire le parti ed il p.m., nonché ad effettuare ogni altro opportuno accertamento".

In particolare, la Corte ha affermato che "il giudice ha l'obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell'ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell'ascolto sconsiglino". Tale principio è ribadito anche dalla Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 (ratificata con l. n. 77/2003) e dall'art. 155 sexies c.c. che, pur considerando l'audizione adempimento necessario nelle procedure che riguardino i minori, tuttavia, lo escludono, se lo stesso è "in contrasto con gli interessi superiori del minore: dunque, senza alcun automatismo".

Secondo la Corte, pertanto, a conferma del suddetto principio, "l'ascolto non va operato tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze, le quali palesino come l'ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare".


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