di Martina Tosetti
Con la rete d'impresa le aziende di un medesimo settore di impresa si impegnano a collaborare tra loro, al fine di accrescere la propria attività.
Il contratto di rete, a tal fine, è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento, all'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, L. n. 33 del 9 aprile 2009, così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, e ha ad oggetto l'accordo tra più imprenditori che si impegnano a collaborare, al fine di accrescere sia la propria impresa che le imprese che fanno parte della rete.
Lo scopo del contratto di rete, infatti, consiste nella volontà degli imprenditori di aumentare la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato attraverso la collaborazione con altre aziende operative nel medesimo settore d'impresa, attraverso lo scambio di "esperienze" e di know how.
A tal fine, con il contratto di rete si predispone un programma comune, nel quale sono fissati gli obiettivi strategici condivisi dai partecipanti, e uno statuto, nel quale sono individuate le regole di partecipazione o di successiva adesione da parte di altri imprenditori alla rete.
Quanto ai requisiti formali, il contratto di rete deve presentare la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata - ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ. - e in seguito deve essere iscritto nella sezione del Registro delle imprese in cui sono iscritte le aziende partecipanti.
Come anticipato, al momento della stipulazione del contratto di rete, gli imprenditori possono anche predisporre uno statuto, con il quale individuare le fondamentali regole di partecipazione alla rete e nel quale fissare criteri comuni per il raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi dai partecipanti.
Il contratto di rete, inoltre, può essere stipulato da più imprenditori, da imprese tra loro collegate e da enti pubblici che abbiano come unico scopo l'esercizio di un'attività di impresa.
Al contratto di rete, poi, possono aderire nuovi imprenditori anche dopo la sua conclusione, purché presentino i requisiti soggettivi richiesti nel contratto stesso o nello statuto.
Il testo originario del contratto di rete può essere in seguito modificato, sia per quanto riguarda le regole generali, sia per quanto attiene al gruppo degli imprenditori partecipanti alla rete: tali modifiche, però, devono essere fatte con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e devono essere iscritte nel Registro delle imprese.
Con l'adesione al contratto di rete le imprese partecipanti si impegnano a collaborare tra loro, in ambiti collegati all'esercizio delle proprie attività, si scambiano informazioni utili ed esercitano attività di interesse comune, secondo un modello di aggregazione flessibile.
I benefici che si possono trarre da tale forma di collaborazione sono numerosi e riguardano l'innovazione, l'ampliamento dell'offerta, l'apertura a nuovi mercati, il miglioramento della logistica, la razionalizzazione della propria attività di impresa, l'accelerazione delle tempistiche di produzione e realizzazione, l'accesso efficace a nuove forme di sviluppo e a nuove conoscenza tecnologiche.
Con l'adesione al contratto di rete l'imprenditore si impegna a collaborare con le altre imprese per la realizzazione dello scopo e degli interessi comuni, ma, allo stesso tempo, mantiene la propria autonomia nelle scelte gestionali cosiddette strategiche della propria attività d'impresa.
Questa novità contraddistingue il contratto di rete dalle diverse forme di collaborazione tra imprese previste dalla legge, quale, ad esempio, il contratto di subfornitura, disciplinato dalla L. n.192/1998.
Martina Tosetti
Consulente legale
Specializzata presso la SSPL Statale di Milano
Iscritta all'ordine dei praticanti di Genova
martina.tosetti@libero.it