Una giurisprudenza costante dice che al personale militare in servizio in unità di supporto o in forza amministrata spetta "l'indennità di campagna", mentre la c.d. "indennità di supercampagna" spetta esclusivamente al personale impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e addestramento operativo.
In altri termini: i soggetti destinatari dell'indennità di supercampagna sono selezionati.
Un gruppo di militari ricorrono al Tar sostenendo che i reparti di rispettiva appartenenza sono tutti Comandi di Corpo indipendenti dal punto di vista della Forza Amministrata e risultano essere dipendenti dal Servizio Amministrativo della I^ Brigata Aerea Missili di P. - che percepisce l'indennità di Super Campagna a far data dal 12xxxx01 in forza della Direttiva di SMD prot. n. 114/2/108/4520.1. del 22xx02 con decorrenza dal 1 xxx01 -; a fronte di tale presupposto hanno chiesto la corresponsione della suddetta indennità, che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tale indennità percepiscono: il tutto analogamente a quanto previsto dall'art. 5, co. 9, del D.P.R. 394/95.
Il Tar Lazio Sez. Prima Bis, all'esito dell'udienza del 20.05.2014, statuisce che sul punto la giurisprudenza ormai consolidata ha ritenuto non possibile la corresponsione della indennità cd. di supercampagna prevista dal DPR n. 360/1996 (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. I bis,15 maggio 2014 n. 5143; 16 aprile 2014 n. 4101; 17 febbraio 2014 n. 1903) al di fuori dai casi previsti.
Tale indennità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato DPR n. 360/1996, spetta al personale applicato alle strutture individuate con decreto del Ministero della Difesa che devono mantenere un costante livello operativo ed addestrativo.
Insistono i ricorrenti sostenendo che l'attività da loro svolta è omologa a quella di altri reparti cui è riconosciuta la predetta indennità impiegati nella stessa aera aeroportuale. In particolare, fanno riferimento al Servizio Amministrativo della I^ Brigata Aerea Missili di Padova, da cui i propri reparti sarebbero dipendenti.
Nel ricorso prospettano pertanto essenzialmente tale circostanza e richiamano l'art. 5, comma 9, del DPR n. 394/95 "L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni" .
In realtà, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il successivo DPR n. 360/1996, che ha disciplinato concretamente l'indennità di supercampagna prevista dall'art. 3 della legge n. 78/83, attribuisce un ulteriore aumento percentuale all'indennità operativa di base (cosiddetta di campagna) solo al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento che comunque devono essere comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministero della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa di concerto con il Ministero del Tesoro.
L'Amministrazione, nell'individuazione di tale personale esercita un potere discrezionale sorretto da una specifica istruttoria che tende ad individuare le organizzazioni militari che hanno le caratteristiche e la priorità per lo stesso riconoscimento.
Il personale che rientra nelle medesime strutture ha dunque diritto alla maggiorazione prevista, ferma restando la distinzione tra l'indennità di supercampagna e la più generale indennità di campagna (ciascuna di esse ha peraltro diversa fonte normativa e forme autonome di applicazione).
Pertanto, l'indennità di supercampagna non può essere invocata dal personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata. A tale personale spetta invece l'indennità di campagna.
In altre parole, l'indennità di supercampagna non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo. L'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità.
Nel caso di specie, d'altra parte, non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata. Non emerge infatti alcun supporto normativo per consentire l'estensione dell'indennità di supercampagna a personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 10828/2013).
Avv. Francesco Pandolfi - diritto militare - diritto amministrativo
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