di Gerolamo Taras - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Seconda) nelle motivazioni della sentenza n. 00472/2014 del  19/06/2014 ha ricordato  i presupposti, riconosciuti dalla Giurisprudenza più accreditata, per la configurabilità del danno non patrimoniale causato da provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione. Nell' analisi vengono considerati separatamente, sia il risarcimento del danno patrimoniale, sia il risarcimento del danno non patrimoniale. Lo stesso comportamento illecito, ritenuto idoneo a causare un danno patrimoniale, non viene dallo stesso giudice considerato sufficiente per consentire   la risarcibilità del danno non patrimoniale. E viene spiegato perché.

Risarcimento del danno patrimoniale. La responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che ai fini del risarcimento il danneggiato deve dare la prova, ex art. 2697 cod. civ., di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito: ossia danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità, dolo o colpa del danneggiante.

Tuttavia, per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità del fatto, ovvero per l'influenza di altre valide circostanze.

Diverse le condizioni per  la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Viene  puntualizzato che "nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 Cod. civ.:

1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);

3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

In tale ultima ipotesi il pregiudizio non patrimoniale potrà essere riconosciuto a condizione che:

a) l'interesse leso − e non il pregiudizio sofferto − abbia rilevanza costituzionale;

b) la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità;

c) il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come per es. quello alla qualità della vita od alla felicità.

Secondo i Giudici rientrano nella categoria dei diritti inviolabili,   quei diritti che, concernendo esigenze primarie della persona, costituiscono patrimonio irretrattabile e nucleo intangibile della stessa.

Mentre deve escludersi che un diritto possa essere inquadrato tra quelli inviolabili della persona solamente perché costituzionalmente garantito.

Di conseguenza non è da inquadrare tra i diritti inviolabili e fondamentali della persona, il diritto di accedere agli uffici pubblici di cui all'art. 51 cost., posto che questo non attiene ad un'esigenza primaria della persona.

Nemmeno è configurabile un diritto  a conservare le funzioni pubbliche, per il solo fatto che l' eventuale  rimozione potrebbe causare un  pregiudizio alla reputazione e all'immagine.

Nella categoria in parola rientrano, invece, quelli alla reputazione e all'immagine.

Tuttavia il danno non patrimoniale da lesione degli stessi, in quanto danno conseguenza, può essere liquidato solo laddove allegato e provato.

 

sentenza TAR Sardegna n. 00472/2014 del 19/06/2014
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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