In tema di interpretazione del contratto, "ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa".
Così ha statuito la III sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14206 del 23 giugno 2014, rigettando il ricorso dei soci di una società per azioni contro un terzo socio, convenuto, lamentando che quest'ultimo non avesse ottemperato alla convenzione concernente la cessione delle azioni di sua proprietà, in cambio della liberazione dalle fideiussioni a suo tempo prestate in favore delle banche.
In particolare, condividendo le statuizioni delle corti di merito, la S.C. ha precisato, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va comunque verificato "alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 c.c.".
Quanto al coordinamento tra i vari criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. la Cassazione ha ribadito che "i canoni legali sono governati da un principio di gerarchia, tale che i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli c.d. integrativi e ne escludono la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti; e, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, assume un ruolo fondamentale quello fondato sul significato letterale delle parole".