Di Laura Tirloni - Dal 30 giugno di quest'anno, il terminale POS è entrato di diritto a far parte delle dotazioni elettroniche comunemente utilizzate dagli studi professionali, con conseguenti oneri per i professionisti, che si ritrovano con l'obbligo di accettare pagamenti "anche" per via telematica, in particolare con carte bancomat. Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 15, comma 4, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, con data di decorrenza al 1° gennaio del 2014.
In seguito, con Decreto Legge 30 dicembre 2013 n.150, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15, "al fine di consentire alla platea dei professionisti interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)", tale termine è stato appunto posticipato al 30 giugno 2014.
Il Decreto ha definito l'accettazione delle carte da parte dei professionisti quale strumento di pagamento delle prestazioni fornite, circoscrivendo tale obbligo, in sede di prima applicazione, a quei pagamenti che superano i 30 euro e ai liberi professionisti che nell'anno precedente hanno dichiarato più di 200.000 euro di fatturato.
Ad oggi è venuto meno il limite di fatturato (art. 2 - comma 2 - del decreto dello scorso gennaio), ciò significa che tutti i professionisti sono chiamati a rispettare tale obbligo, resta invece in vigore la soglia di spesa minima di 30 euro.
Come era prevedibile, non sono mancate le proteste da parte di tutte le categorie professionali, che hanno voluto sottolineare il carattere vessatorio di tale legge, che obbliga tutti gli interessati, indistintamente, a sostenere costi il più delle volte spropositati rispetto al numero di transazioni mediamente effettuate.
Lo scopo alla base di tale misura è quello di limitare sempre più l'uso del contante e, quindi, l'evasione fiscale. Senza dubbio, la tracciabilità dei pagamenti assicurata dal POS, potrebbe rappresentare un utile modalità per rendere visibile al fisco ogni spostamento di denaro, ma è anche vero che esistono strumenti alternativi che potrebbero permettere di raggiungere lo stesso fine, ma con spese più contenute, come ad esempio il bonifico bancario o l'assegno.
Bisogna inoltre aggiungere che la norma prevede che il tipo di pagamento sia stabilito tramite accordo tra le parti e quindi, il professionista potrebbe stabilire con i propri clienti modalità di pagamento alternative, che renderebbero le spese per il canone periodico dell'apparecchiatura POS ancora più ingiustificate.
In seguito, il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Marco Causi, in Commissione Finanze alla Camera, ha fugato ogni dubbio rispetto alla possibilità che vengano applicate sanzioni ai professionisti e alle imprese che non volessero adeguarsi alle suddette disposizioni, le quali stabiliscono un onere e non un obbligo in termini giuridici. Il professionista che non consenta al cliente che dovesse farne richiesta, di pagare con bancomat, non rischia dunque alcuna sanzione e il cliente sarà tenuto ad utilizzare la modalità di pagamento prevista dal professionista.