Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Il caso affrontato dal Tribunale di Lecce, nella persona del Dott. Giovanni Tommasi (giudice onorario) con la sentenza n. 1525 del 15 aprile 2014, vede come protagonisti gli eredi legittimi di un uomo il quale aveva condotto in locazione un appartamento sito nella città di Gallipoli e di proprietà della IACP sin dal 1971.


Nell'anno 2006 l'uomo aveva formalizzato l' istanza di riscatto dell'alloggio ed aveva versato la somma di euro 480,00 per spese di istruttoria.

In seguito lo IACP gli aveva comunicato il prezzo variato pari ad euro 37.598,40 e il conduttore nel 2007 aveva comunicato l'accettazione del prezzo.

Accadeva però che nel settembre del 2008,prima di formalizzare la stipula del rogito notarile, il conduttore moriva.

Gli eredi avevano cercato di risolvere bonariamente la questione ma alla fine si erano visti costretti ad adire il Tribunale chiedendo che venisse accertato il perfezionamento del contratto di acquisto da parte del loro dante causa ordinando la trascrizione della emananda  sentenza; chiedevano,altresì , la condanna dello IACP( parte convenuta) al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e compensi.

Ovviamente si costituiva lo IACP il quale deduceva la totale infondatezza della domanda attorea chiedendone,quindi, il rigetto. 

Il giudice investito della questione riteneva la domanda attorea infondata e ne spiegava dunque le ragioni.

Proprio sulla base delle argomentazioni dedotte dagli attori il loro dante causa, assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare del quale era stato richiesto l'acquisto, era deceduto prima che venisse stipulato il rogito notarile.

In merito a ciò una sentenza della Cassazione, la n. 11334 del 17.05.2007, precisa il principio secondo cui:" qualora l'assegnatario muoia prima della stipulazione del contratto di vendita, i suoi eredi non acquistano a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'immobile".

Dunque, nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio sia deceduto, prima della stipula del rogito, ma  dopo l'accettazione da parte dell'Ente gestore dell'edilizia pubblica dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati dal rinnovare la domanda (ai sensi dell'art. 27 l. 8 agosto 1977 n. 513, confermato dall'art. 2, comma 3, della l. 2 aprile 2001 n. 136).

In buona sostanza, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di provvedere nei confronti degli eredi, scegliendo tra essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante.

Va però precisato che non sussiste un accoglimento vincolato della domanda dell'erede o degli eredi perché è necessario procedere alla verifica dei prescritti requisiti di parentela, convivenza e redditualità.

In definitiva, lo scambio di consensi che si verifica quando alla domanda di riscatto dell'assegnatario di alloggio sia seguita l'accettazione da parte dell'istituto, con comunicazione del prezzo di cessione, esaurisce il procedimento amministrativo, attribuendo all'assegnatario - ed agli eredi - il diritto a pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento del danno per la perdurante inerzia dell'amministrazione.

Tutto questo però non determina l'acquisizione della proprietà dell'alloggio fino alla formale stipulazione del contratto, e neppure integra, un contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica" ( Corte di Cassazione, sentenza n. 11334 del 17.05.2007)

Il Tribunale, dunque, in base ai principi cui aveva fatto riferimento ha ritenuto che non vi fossero motivi per accogliere la domanda,quindi, la rigettava e in considerazione della peculiarità delle questioni trattate compensava interamente le spese di lite tra le parti.

Si ringrazia il sito "cercasentenze" per aver segnalato la sentenza .


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