Infatti secondo la summenzionata normativa, alle persone detentrici del contrassegno invalidi viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
La cassazione con la sentenza del 18 Luglio 2014, n. 16500, ribadisce così che l'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall'art. 158 codice della strada, per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
Ne deriva che il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei seguenti casi:
· in corrispondenza di passo carrabile,
· in corrispondenza di attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie,
· in corrispondenza di segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico,
· in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
· in seconda fila,sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia,
· nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia
· dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata,
· dove vige il divieto di fermata
Dott. Luigi Del Giudice