In materia di danno per decesso da responsabilità sanitaria, il diritto al risarcimento per la lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro spetta in via potenziale agli eredi del minore deceduto in conseguenza del fatto illecito, ma va provata e dimostrata sulla base di criteri di ragionevole probabilità.
Lo ha stabilito la corte di Cassazione, nella sentenza n. 15909 dell'11 luglio 2014, in una vicenda inerente la domanda di risarcimento danni dei genitori, conseguente alla morte del proprio figlio minore (tre anni di età) per colpa del personale sanitario dell'ospedale.
Confermata la responsabilità del sanitario convenuto, sia in primo che in secondo grado, la Corte d'appello ha respinto la domanda volta al risarcimento dell'esigenza di un danno da lucro cessante, poiché "la giovanissima età del bambino, l'assenza di una qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni lavorative ed il suo carattere rendeva - secondo la Corte - impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli, una volta cresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultava possibile determinare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale", nonché il "danno esistenziale", poiché quale "pregiudizio diverso e per così dire maggiore rispetto alla normalità", in aggiunta al danno biologico e al danno morale per essere risarcito doveva comunque essere provato dal danneggiato in quanto danno-conseguenza, riconoscendo invece in favore del piccolo e degli eredi il danno morale conseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vita cosciente.
La vicenda è arrivata, pertanto, in Cassazione, la quale condividendo le argomentazioni della corte territoriale e rigettando il ricorso ha osservato che "i genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia". Tuttavia, tale diritto non è automatico, per cui, ai fini della prova della frustrazione dell'aspettativa, i genitori "hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia".
In particolare, ha affermato la Corte, "la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni".
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