L'impresa deve essere amministrata con trasparenza, e nei soli limiti diretti a garantire la continuità
Dott. Vinicio Di Girolamo
L'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con Assonime e il CNDCEC -, ha pubblicato la bozza della seconda edizione delle "Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi" e affronta, tra l'altro, un aspetto particolarmente delicato, riguardante la gestione dell'impresa nella fase successiva al deposito del ricorso per concordato preventivo "in bianco", ovvero con riserva della presentazione - entro il termine che sarà fissato dal tribunale - del piano, della proposta e della relativa documentazione (art. 161, comma 6 del RD 267/1942).
La tematica è rilevante in quanto, per effetto della mera pubblicazione camerale della domanda "prenotativa", il debitore si trova in una fase provvisoria, in cui è protetto da azioni esecutive e cautelari dei creditori. Inoltre, gli atti legalmente posti in essere generano debiti prededucibili a norma del successivo comma 7 e non sono revocabili (art. 67, comma 3, lett. e) della L. fall.). A questo proposito, si rammenta che l'art. 22, comma 7 del DL 91/2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater del DL 145/2013, eliminando, quindi, la disposizione che subordinava il riconoscimento della prededuzione al doppio vincolo del deposito del piano - nel termine fissato dal tribunale - e dell'ammissione, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda, al concordato preventivo.
I suddetti benefici si producono per il solo fatto di aver depositato un ricorso per concordato preventivo
"in bianco", ovvero senza che sia stato ancora definito il piano, attestati i propri presupposti ed intervenuto il vaglio di ammissibilità del tribunale, accentuando, quindi, il rischio di responsabilità per le operazioni effettuate in tale orizzonte temporale, successivo al deposito del ricorso e precedente all'apertura della procedura concorsuale. Conseguentemente, il potere di gestione deve essere utilizzato con particolare cautela, qualora sia suscettibile di produrre un peggioramento delle aspettative di soddisfazione dei creditori, in quanto il patrimonio si può trovare in una situazione dinamica - nel caso in cui la prospettiva sia quella del concordato preventivo con continuità aziendale, ed esercizio diretto dell'impresa da parte del debitore - e non statica, come, invece, accade nell'ipotesi dell'azienda cessata oppure affittata a terzi.La bozza della seconda edizione delle Linee-guida raccomanda, pertanto, l'assunzione di due distinti comportamenti, improntati alla cautela:
# il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, funzionali al mantenimento della continuità aziendale, ferma restando la necessità di ottenere l'autorizzazione del tribunale per l'effettuazione delle operazioni eccedenti tale limite;
# il monitoraggio della perdurante utilità della continuità aziendale, e della propria funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. Quest'ultima dovrà, poi, costituire l'elemento-chiave dell'attestazione del professionista di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) della L. fall. in merito al piano che verrà depositato nel termine assegnato dal tribunale.
Qualora, durante la redazione del piano, dovesse emergere che la continuità aziendale non può più essere posta a base del progetto di concordato preventivo, poiché dannosa per i creditori, l'imprenditore deve prontamente cessare l'esercizio dell'impresa (art. 186-bis, ultimo comma della L. fall.).
Nel periodo successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo "in bianco", il debitore deve, inoltre, prepararsi all'assolvimento degli obblighi informativi periodici di cui all'art. 161, comma 8 della L. fall., aventi frequenza mensile e riguardanti la gestione finanziaria dell'impresa, nonché l'attività compiuta ai fini della redazione del piano e della proposta di concordato preventivo.
Regole di gestione del patrimonio da chiarire e far comprendere ai collaboratori
In particolare, l'imprenditore deve chiarire ai propri collaboratori la nuova situazione in cui si trova l'impresa, rendendo loro note le regole di gestione del patrimonio conseguente alla presentazione della domanda con riserva.
È, inoltre, necessario che il debitore adotti un sistema di reporting idoneo a consentirgli di adempiere, con tempestività ed esaustività, gli incisivi obblighi di trasparenza previsti dalla legge.
Il debitore deve altresì rispondere, con correttezza e celerità, alle eventuali richieste dei creditori, in ordine all'ottenimento di informazioni che non pregiudichino l'attività che egli sta compiendo, ai fini della redazione del piano, della proposta e della documentazione prevista dall'art. 161 del RD 267/1942.
Dott. Vinicio Di Girolamo
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti
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Esercente attività dal 1985 esperto nelle seguenti materie:
Normativa fiscale - contenzioso presso CTP e CTR - questioni giuridico commerciali , societarie e fiscali - normativa revisione dei conti e certificazione di bilanci
- Legge Fallimentare
- Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi".
Riferimenti normativi esterni:
- art. 22, comma 7 del DL 91/2014
- art. 11, comma 3-quater del DL 145/2013;
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