Deve ritenersi integrato il reato di violenza privata nel caso di condotta consistente nel posizionare il proprio veicolo in modo da precludere la libertà di transito altrui, ostruendo l'unica via d'uscita da un fondo.
Così ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 32730 del 23 luglio 2014, rigettando il ricorso di un uomo imputato del reato di cui all'art. 610 c.p. per aver ostruito, con il proprio fuoristrada, l'imbocco di un fondo, costringendo la parte offesa, in assenza di altre uscite, a rimanervi bloccata per oltre un'ora.
Confermando, pertanto, la sentenza della Corte d'Appello, che ha ritenuto applicabile nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 610 c.p., la S.C. ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata "stante il riferimento alla condotta del ricorrente idonea a precludere la libertà di transito del veicolo che conduceva la persona offesa - nonché l'elemento psicologico del reato de quo - che risulta qualificato da dolo generico".
Né può avere alcuna incisività, secondo la Cassazione, la circostanza addotta dal ricorrente dell'esistenza di un contratto di affitto del fondo agricolo a proprio favore, "avendo la condotta illecita riferimento alla limitazione di movimento della persona offesa".