"La parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperire querela di falso, può sì agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già, dunque, con l'applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli articoli 214 segg. codice procedura civile per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa" (vedi: disconoscimento della scrittura privata).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16777 del 23 luglio 2014, rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva il disconoscimento in via principale della sottoscrizione apparentemente apposta a suo nome su cinque effetti cambiari poi risultati protestati, con conseguente pubblicazione pregiudizievole del suo nominativo sul bollettino dei protesti presso la locale Camera di commercio.

Rigettate le istanze sia in primo che in secondo grado, il debitore apparente ricorreva per Cassazione denunciando violazione delle norme in tema di onere della prova e verificazione di scrittura privata e invocando l'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni; la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione cambiaria e la cancellazione dei protesti.

Per la Cassazione, il ricorso è infondato, poiché il ricorrente avrebbe dovuto assolvere l'onere probatorio posto a suo carico per regola generale ex art. 2697 c.c., fornendo la prova della non autenticità delle sottoscrizioni a suo nome apposte sulle cambiali protestate.

Né può avere rilievo, per la S.C., il mancato ordine di esibizione dei titoli in originale ex art. 210 c.p.c., da parte del giudice di merito (come lamentato dal ricorrente) stante "la sua finalità meramente strumentale e di ingresso ad accertamenti istruttori successivi posti a carico di parte attrice".

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16777/2014

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