di Gerolamo Taras - Secondo la giurisprudenza, il fermo disposto ai sensi dell'art.69 ultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440 (qualora un' Amministrazione dello Stato che abbia a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altra Amministrazione, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo) costituisce un'eccezionale forma di autotutela cautelare in relazione al patrimonio dello Stato, quale misura preordinata alla compensazione delle obbligazioni nei rapporti reciproci tra due soggetti, lo Stato e il debitore-creditore pecuniario (Cassazione civ. Sez. I 7 marzo 1983 n.1673).
Esso ha quindi lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003).
Il fermo presuppone che le Amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali (Cons di Stato N. 04457/2012).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) SENTENZA N. 08230/2014 del 25/07/2014 nel definire una controversia che si protraeva da circa quarant' anni ha ulteriormente delimitato i contorni dell' istituto, precisando che:
1. -il fermo amministrativo può essere disposto, quale misura cautelare, per un credito che l'Amministrazione potrebbe esigere, a compensazione dell'obbligazione a cui è tenuta essa stessa o altra amministrazione statale; mentre la misura non può essere imposta per paralizzare l'erogazione di somme dovute da un Ente (quale l'INPDAP) che non è un'amministrazione statale
2. -il fermo deve essere disposto con apposito provvedimento dell' Amministrazione. Inoltre, trattandosi di un provvedimento destinato a produrre effetti nella sfera giuridica di un soggetto determinato esso deve essere portato a conoscenza (notificato) dell' interessato per consentire l' esperimento di eventuali impugnazioni.
3. -la sospensione del pagamento delle somme dovute per pensione e buonuscita, può essere disposta fino alla concorrenza del quinto.
4. - si tratta di una misura preordinata alla compensazione delle obbligazioni nei rapporti reciproci tra due soggetti, lo Stato e il debitore-creditore pecuniario.
5. -La compensazione legale opera quando i due debiti sono entrambi liquidi ed esigibili.
Il TAR del Lazio, nel caso sottoposto al suo giudizio, ha, quindi, fissato alla data della pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti il momento in cui il credito dell' Erario è divenuto certo, liquido ed esigibile, mentre il debito lo era già al momento della sospensione del pagamento,disposta su richiesta del Ministero, delle somme dovute dall' Ente previdenziale.
Di conseguenza il credito maturato dal dante causa delle ricorrenti al 1 gennaio 1974 e non corrisposto, per essere stato sospeso in vista della compensazione con eventuali futuri debiti, avrebbe dovuto essere aggiornato con rivalutazione ed interessi almeno fino al giorno della coesistenza con il debito da compensare, sorto il 22 giugno 1982 (data dell'atto di citazione avanti alla Corte dei Conti).
Il TAR ha così definito una lunga sequenza di inadempienze e di disinvolte interpretazioni di norme da parte di una Pubblica Amministrazione.
I fatti. Gli eredi di un dipendente del Ministero delle Finanze erano stati coinvolti in un giudizio per danno erariale instaurato, peraltro dopo il decesso del dante causa, dalla Procura presso la Corte dei Conti. Le somme (indennità di buonuscita e sull'indennità di cessazione dal servizio) dovute agli eredi erano state trattenute dall' Ente Previdenziale, su richiesta del Ministero delle Finanze, fin dal 1974, in via cautelativa, per la compensazione con le somme dovute dagli eredi nell' eventualità di una sentenza di condanna. Il procedimento si era concluso nel 1984 con una condanna in solido, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, degli eredi fino alla concorrenza di lire 10.000.000, con interessi legali decorrenti dal 1982.
Tra l' altro la somma di cui era stata chiesta la sospensione del pagamento era superiore al quinto di quanto dovuto.
Fino al 1996 l' Ente previdenziale non aveva ancora versato l'importo imputato al recupero crediti derivanti dalla condanna della Corte dei Conti.
Nelle more del versamento delle somme accantonate e mai rivalutate, il credito derivante dalla sentenza della Corte dei Conti, non essendo stato compensato, con le somme accantonate fin dal 1975, aveva continuato a produrre interessi, venendo pressocchè a raddoppiare l'importo iniziale di 10 milioni di lire, diventati 18 milioni nel 1995.
Pur essendo state le somme non pagate tempestivamente ed accantonate senza alcun provvedimento formale di fermo, e quindi illegittimamente, alla data in cui è sorto il debito nei confronti dell'Erario, per effetto della sentenza di condanna, più che sufficienti a compensare il debito.
Per cui alla data in cui è stata emessa la sentenza di condanna il debito nei confronti dell'Erario delle ricorrenti, si sarebbe dovuto estinguere per compensazione legale senza produrre altri interessi.
Commenta il Collegio "Non può certamente opporsi la sospensione cautelativa di cui all'art. 69 rd 2440/1923, ai fini della compensazione, negando la corresponsione tempestiva delle somme dovute per poi, attraverso gravissimi ed ingiustificati ritardi (12 anni, dal 1984 al 1996) nei versamenti delle somme nei competenti capitoli di bilancio, imputabili esclusivamente alle intimate amministrazioni, determinare un ulteriore danno alle ricorrenti per effetto della maturazione di interessi sulla somma dovuta (cfr. Cons. di Stato - Sez.VI - n. 290 del 1995).
Rivalutazione automatica delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo e risarcitorio.
Continuano i Giudici "la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito (v. Ad. Plen., Cons. di Stato n.7/89) che è soggetta a rivalutazione automatica un'attribuzione monetaria che trovi la sua diretta e necessaria genesi nel rapporto di lavoro e sia sensibile al danno conseguente alla svalutazione monetaria, in quanto ordinariamente destinata al soddisfacimento dei bisogni di vita del lavoratore e della sua famiglia. La regola dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., in forza della sentenza n.156/91 della Corte Costituzionale, è da ritenersi applicabile anche ai crediti previdenziali.
E' da escludersi poi che possano ricadere in danno degli aventi diritto gli effetti negativi così dell'inadempienza dei soggetti tenuti all'invio della predetta documentazione, come del tardivo riconoscimento, a seguito di sentenza, dei diritti spettanti (Cons. di Stato - Sez.VI - n.290 del 1995)".
Le decisioni in merito.
1) 11. Obbligo delle amministrazioni resistenti di ricalcolare gli importi dovuti, al netto delle somme a suo tempo corrisposte alle ricorrenti, rivalutando le somme trattenute senza titolo nei termini di cui in motivazione, e facendo applicazione della compensazione legale al momento in cui il credito dell'Erario è divenuto certo, liquido ed esigibile, ovvero alla data della pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti.
2) 2. Il Ministero delle Finanze dovrà quindi restituire alle ricorrenti gli importi relativi agli interessi non dovuti, erroneamente calcolati sul debito estinto alla data della avvenuta compensazione legale, ovvero alla data della pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti 174/1984.
Sentenza TAR del Lazio n. 08230/2014