"I poteri discrezionali concessi all'amministrazione della p.s. dagli articoli 39 e 43 del t.u.l.p.s. (rispettivamente per il divieto di detenzione di armi e munizioni, e per la revoca della licenza di porto d'armi) non hanno natura e finalità sanzionatorie. Non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamenti dell'interessato; e non hanno come presupposto necessario che quei comportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale (anche se è vero che in presenza di talune condanne l'autorità di p.s. è tenuta ad intervenire). I provvedimenti in materia hanno invece lo scopo di prevenire i sinistri (non necessariamente intenzionali) che possono derivare da un uso inappropriato delle armi, vuoi da parte del legittimo detentore, vuoi di terzi".
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3763 depositata il 16 luglio 2014, in una vicenda riguardante la revoca della licenza di porto di fucile da caccia e il divieto di detenere armi e munizioni nei confronti di un soggetto, a causa del giudizio di inaffidabilità riguardo alla custodia delle armi stesse e del materiale analogo originato dal suicidio del fratello all'interno della sua abitazione e mediante il suo fucile.
Denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia delle armi, previo sequestro
delle stesse, i Carabinieri trasmettevano gli atti alle autorità di pubblica sicurezza competenti per i provvedimenti amministrativi del caso. Mentre la denuncia penale veniva archiviata dal Gip, l'autorità di p.s. riteneva invece di adottare i provvedimenti di revoca della licenza di porto d'armi e di divieto di detenzione di armi e munizioni.L'interessato presentava, quindi, ricorso al Tar e, dopo il rigetto, appello al Consiglio di Stato riproponendo e sviluppando le censure già disattese.
Confermando i provvedimenti emessi dall'autorità di pubblica sicurezza, considerati logici e proporzionati al caso in esame, il giudice amministrativo ha osservato che la stessa forza dei fatti, appartenenti al "genere di eventi che l'autorità di p.s. ha il compito di prevenire", denota "la ridotta affidabilità del soggetto nella custodia delle proprie armi o quanto l'inefficacia delle precauzioni da lui adottate".
Pertanto, affermando che "i provvedimenti interdittivi sono possibili e legittimi (o anzi doverosi) anche qualora il legittimo detentore sia pienamente affidabile per quanto riguarda il corretto impiego delle armi da parte sua, ma non sia altrettanto affidabile riguardo alla cautela che pure è tenuto ad adottare per prevenire che le armi da lui legittimamente detenute vengano nella disponibilità di terzi", il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.