Il medico che, con il pretesto della visita specialistica, tocchi e palpeggi una minorenne, è responsabile per il reato di violenza sessuale.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32957 del 23 luglio 2014, in una fattispecie inerente un dentista, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. commesso ai danni di una minorenne, sua paziente, per averla costretta nel corso di una visita odontoiatrica e con abuso della sua professione, a subire molestie sessuali consistenti in palpeggi delle mammelle e della zona genitale.

Condannato in primo e in secondo grado, l'odontoiatra ricorreva per Cassazione, sostenendo che gli atti posti in essere non potevano essere ritenuti sessuali né ispirati a finalità libidinose, per via delle condizioni ambientali in cui si erano svolti e per la presenza delle altre persone compresa la madre della minore, che non si era opposta in alcun modo alla condotta, unitamente alla stessa paziente. L'imputato si doleva, altresì, che la corte territoriale avesse omesso di verificare se gli atti compiuti fossero o meno idonei a configurarsi come atti medici, volti ad accertare patologie compatibili con le manovre poste in essere.

Preliminarmente dichiarando l'inammissibilità in Cassazione del giudizio ex novo sulla natura dell'atto posto in essere durante la visita medica, poiché mai sottoposto in corte d'appello, la S.C. ha affermato che "la questione circa la natura di "atto sessuale" o meno dei palpeggiamenti e dei toccamenti di zone indiscutibilmente erogene (come le mammelle e i genitali) poste in essere nel corso di una visita medica non può essere risolta in astratto, con affermazioni di principio del tutto svincolate dal compiuto accertamento del contesto fattuale in cui tali toccamenti e palpeggiamenti si inseriscono". Secondo la Corte, infatti, è "del tutto normale che la visita medica possa interessare anche zone erogene del/della paziente e non v'è dubbio, in questi casi, che, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere e, perlopiù, posti in essere su base consensuale e informata, tali toccamenti debbano ritenersi leciti". 

Pronunciarsi, invece, sull'esatta definizione dei confini entro i quali essi restano "atti medici" e superati i quali diventano "atti sessuali", è accertamento e valutazione di fatto che deve essere risolta in sede di merito. Né può incidere sulla natura oggettiva dell'atto e della sua finalità, il comportamento della vittima, il quale può rilevare ed essere valutato soltanto, ha ribadito la Corte,  "quale eventuale espressione del consenso e dell'adesione intima del/della paziente all'atto sessuale, sempre che l'atto sia percepito come tale, che sia quindi provato che dello sconfinamento dai limiti dell'arte medica e della esclusiva finalità erotica dell'atto il/la paziente abbia piena contezza e che alla sua inerzia possa essere attribuito il significato univoco della libera adesione all'atto", trattandosi, in ogni caso, di accertamenti inerenti la fase di merito e non quella di legittimità.

Confermando, pertanto, la condanna della Corte d'appello, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso. 


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