Avv. Francesco Pandolfi

Cassazionista

 

Il militare va tenuto indenne da iniziative disciplinari fino alla cristallizzazione di un giudicato penale.

L'interessante sentenza del Tar Lecce, la n° 2550/2013, pone in risalto i seguenti principi generali nell'ambito di un procedimento disciplinare: 

a) l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente dell'amministrazione -per fatti penalmente rilevanti e risalenti ad epoca precedente- è assoggettato alla regola "tempus regit actum",  

b) il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione,

c) l'opzione della Pubblica Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del giudizio sulla penale responsabilità del dipendente prima di esercitare l'azione disciplinare costituisce decisione non censurabile sotto il profilo della tempistica procedimentale, rappresentando una scelta di totale garanzia nei riguardi del militare, tenuto opportunamente indenne da iniziative disciplinari fino alla cristallizzazione di un giudicato penale,

d) gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono assoggettati a vincolo di dipendenza gerarchica nei confronti del Comandante Generale dell'Arma, ma sono organicamente incardinati nell'Amministrazione della Difesa con ogni conseguenza in tema di potestà della Amministrazione di assumere decisioni che incidono sul rapporto di impiego, 

e)  la decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato; in caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano; in caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).,

f) la sentenza definitiva di proscioglimento di un imputato per una causa di estinzione del reato quale la prescrizione lascia intatta sul tappeto la questione della antigiuridicità del comportamento ascritto all'incolpato,

g) la p.a. titolare della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente esercita correttamente le sue prerogative anche quando, in seguito ad un giudicato penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, infligge una sanzione basandosi sulla deteriore connotazione attribuita alla condotta sul piano morale o disciplinare senza trasformare il procedimento di disciplina in un   quarto grado di giudizio,

In punto di fatto è accaduto quanto segue.

L'appuntato scelto G. è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione; il ricorrente avanti il Tar per fatti risalenti al periodo in cui prestava servizio alle dipendenze del Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di T., veniva iscritto nel registro degli indagati in data 9 giugno 2003 con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, reato che la Procura della Repubblica competente per territorio assumeva continuato ed in concorso con altri soggetti.

L'interessato veniva quindi rinviato a giudizio unitamente ad altri imputati per rispondere del reato di cui agli artt. 81, 110 e 319 c.p. per avere, nella qualità di Carabinieri in servizio presso il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia C, in attuazione di un medesimo disegno criminoso diretto alla realizzazione di un medesimo fine, di cui erano tutti ben consapevoli, ricevuto da R., esercente attività di recupero e smaltimento di rifiuti allo stato liquido ed in concorso con lo stesso, denaro e altre utilità per compiere atti contrari ai doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà propri della loro funzione, omettendo i dovuti controlli ed accertamenti sulle attività di illecito smaltimento di rifiuti svolte dal Ro. e ponendo in essere per converso una serie di attività, tra cui pedinamenti, appostamenti e sequestri di mezzi in uso ai suoi concorrenti, volte ad ostacolare agli stessi l'esercizio dell'attività di autotrasportatori dei reflui agevolando in tal modo il Ro. nell'espletamento della medesima attività".

Nei confronti del ricorrente veniva poi pronunciata sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; la sentenza in argomento resa dal Tribunale di L nel 2009, veniva confermata in grado di appello nel 2011 e diventava irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 2012.

In data 16 luglio 2012 il Comandante della Legione Carabinieri P. ordinava l'avvio nei confronti dell'odierno ricorrente di un'inchiesta formale di carattere disciplinare: indi al G veniva notificato atto di contestazione degli addebiti in sede disciplinare.

La Commissione di Disciplina concludeva l'attività istruttoria nella seduta del 25 ottobre 2012 ed esprimeva nei riguardi dell'appuntato scelto G. giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado: sulla scorta di tali conclusioni, la Direzione Generale del Personale Militare presso il Ministero della Difesa, ritenute ininfluenti le difese del ricorrente e condivise le valutazioni della Commissione di Disciplina, irrogava nei confronti del medesimo la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 6 del d. lgs 66/10, con conseguente cessazione dal servizio permanente.

La sanzione disciplinare è stata impugnata dal militare per le seguenti ragioni: omessa applicazione alla fattispecie -ratione temporis- della legge 1167/61; erronea applicazione del codice dell'ordinamento militare, di cui al d. lgs 66/10, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 delle preleggi, violazione degli artt. 3, 24, 25 Cost., difetto di istruttoria, di motivazione e di travisamento dei fatti.

Altresì per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 legge 97/01, violazione e falsa applicazione dell'art. 1392, commi 1 e 3 del Codice dell'Ordinamento Militare, violazione dei termini di avvio e conclusione dell'azione disciplinare, carenza di potere ed inesistenza dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 septies 241/90, violazione dei termini di svolgimento dell'inchiesta stabiliti dall'Amministrazione militare, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., contraddittorietà manifesta;

Inoltre per violazione e falsa applicazione dell'art. 923, commi 1 e 4, codice dell'ordinamento militare, difetto di competenza del Ministero della Difesa in ordine all'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio disposto nei confronti del ricorrente, nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies legge 241/90;

Ancora, per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 legge 1168/61, violazione e falsa applicazione dell'art. 1378,comma 1 lettera i) del codice dell'ordinamento militare, violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p., violazione delle norme attributive di competenza territoriale in ordine all'espletamento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.  

In aggiunta, violazione e falsa applicazione dell'art. 861, comma 1 lettera d) cod. ord. mil., contraddittorietà manifesta, omessa valutazione autonoma dei fatti costituenti presupposto dell'azione disciplinare. violazione e falsa applicazione dell'art. 1370 del cod. ord. mil., violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost., difetto di istruttoria e travisamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 cod. ord. mil., omissione del necessario giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati, stato di servizio e caratteristiche soggettive dell'incolpato, e sanzione applicata, manifesta abnormità della decisione amministrativa, difetto di motivazione, sviamento di potere.

Infine per violazione e falsa applicazione dell'art. 1387 cod. ord. mil., violazione del principio di trasparenza amministrativa, violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità, di cui all'art. 97, violazione delle prerogative difensive dell'incolpato in seno al procedimento disciplinare.

Si sono costituiti in giudizio la Legione Carabinieri P., la Compagnia Carabinieri di T., il Comando Provinciale Carabinieri di L., nonché il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento nel merito.

Il ricorso e la sentenza reiettiva del Tar, ci aiutano in buona sostanza a comprendere alcuni capisaldi della complessiva disciplina del procedimento disciplinare i quali, valorizzati nella loro portata, fungono da ausilio nell' organizzazione di una corretta linea difensiva che si renda necessaria in occasione dell'avvio di analoghi procedimenti.

 

Avv. Francesco Pandolfi - diritto militare     diritto amministrativo

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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