Avv. Laura Maria Dilda 

Il Tribunale di Parma, con una  recente pronuncia del 29/07/2014 n. 892, ha accolto l'appello proposto dall'Avvocatura Municipale del Comune di Parma avverso la sentenza del Giudice di Pace che annullava un verbale di violazione al Codice della Strada, in quanto l'agente era fuori servizio.

In particolare il giudice di prime cure aveva ritenuto che per elevare sanzione per infrazione al CdS, il vigile dovesse rivestire la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Ma poiché la polizia municipale può rivestire detta qualifica solo durante l'orario di servizio, ecco che, essendo l'agente di PM fuori servizio ed in abiti borghesi, secondo il Giudice di Pace, il vigile non "rivestiva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e conseguentemente non aveva titolo per potere procedere alla contestazione". Da qui l'annullamento del verbale

Orbene, l'assunto è stato smentito dal Giudice d'appello che, in riforma della prima sentenza ha stabilito che "…non è previsto alcun limite di tempo quanto allo svolgimento dell'attività di polizia stradale. L'unico limite previsto dalla l.n. 65/85 è quello territoriale.

La limitazione prevista dall'art.57 cpp attiene invece all'attività di polizia giudiziaria diretta all'accertamento dei fatti di reato e proprio per questo disciplinata dal codice di procedura penale."

Avv. Laura Maria Dilda


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