Il legittimo impedimento del difensore che presenta certificato medico dà diritto al rinvio dell'udienza anche senza esplicita richiesta.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sesta sezione penale), con sentenza n. 32699 del 23 luglio scorso, ritenendo illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio da parte della Corte d'Appello, a seguito di presentazione da parte del legale di certificato medico attestante l'impossibilità a deambulare per un determinato periodo di tempo a causa di una lombosciatalgia.
Al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, per gli Ermellini è chiaro, infatti, che, pur non avendo il legale chiesto esplicitamente un rinvio, "dalla presentazione di un certificato medico, corredato da missiva di accompagnamento in cui si rappresenti l'impossibilità del difensore di presenziare all'udienza per motivi di salute" debba dedursi una richiesta di rinvio.
Quanto alla mancata presentazione di documentazione circa l'impossibilità di trovare un sostituto, sostenuta dalla Corte d'Appello, la S.C. ha rilevato, invece, che l'art. 420-ter, ultimo comma, c.p.p. esclude il rinvio laddove il difensore impedito designi un proprio sostituto, ma non pone a carico dello stesso alcun obbligo, per cui, trattandosi di una mera facoltà, l'avvocato non è tenuto a fornire documentazione circa l'impossibilità di farsi sostituire.
Né può avere rilievo, ha sottolineato, infine, la Cassazione il fatto che, nel caso di specie, l'imputato fosse sottoposto a misura cautelare, per di più non detentiva, non costituendo questa motivo ostativo alla concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore.