"La manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene".

Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33867 depositata il 31 luglio 2014, in un caso riguardante un uomo condannato per il reato di riciclaggio per avere apposto sul trattore, in precedenza denunciato come smarrito dal proprietario e rinvenuto nel possesso dell'imputato, una targa, dichiarata smarrita da altro soggetto e riferita ad altro mezzo.

Condannato in primo e in secondo grado, l'uomo ricorreva per Cassazione lamentando la mancata prova delle condotte di riciclaggio poste in essere e sostenendo di non avere realizzato alcuna manipolazione del mezzo.

La Suprema Corte è di avviso contrario.

Rilevando che il mezzo di provenienza illecita era già in possesso dell'imputato che appose la targa sul mezzo dopo averla trovata nel suo podere ritenendola smarrita da qualcuno, ha ritenuto coerente la statuizione della Corte d'Appello che ha concluso per la sussistenza del dolo di riciclaggio, per cui ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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