Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Continua il mio percorso personale nel far conoscere i provvedimenti dei Tribunali meno noti ma non per questo meno importanti. Spesso decisioni anche di notevole interesse non godono della stessa risonanza mediatica che viene data alle decisioni della Corte di Cassazione.
Ho cercato quindi attraverso l'aiuto di colleghi ed altri operatori della giustizia di raccogliere una serie di sentenze e di farle conoscere al di fuori dell'ambito locale.
Questa volta voglio parlarvi di una questione affrontata dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione Lavoro, e decisa dal G.O.T. Tiziana D'Ecclesia in data 17.06.2014.
La questione ha ad oggetto un ricorso di un lavoratore contro un licenziamento ritenuto illegittimo.
Nel corso del giudizio la società resistente aveva sollevato una eccezione relativa al termine di decadenza per presentare l'impugnazione.
Ed è proprio in merito al termine di decadenza che il GOT si è pronunciato con ordinanza.
Come emerge dal provvedimento, il licenziamento era stato intimato e comunicato il giorno 05-08/08/2011 ed era stato impugnato stragiudizialmente in data 08-14/09/2011.
Il ricorso veniva invece depositato in data 31/01/2014.
Secondo il giudicante il ricorrente non era incorso in decadenza perché il novellato articolo 6 della legge n.604/66 non è applicabile ai licenziamenti intimati (notificati) anteriormente al 31/12/2011, per questi ultimi rimarrà la decadenza per la proposizione ed il deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro fissata entro l'arco temporale di decorso del termine prescrizionale dei cinque anni.
Il giudice per decidere quale disciplina applicare ha fatto ricorso al principio del "tempus regit actum" di conseguenza il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola di cui all'art.11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto dell'irrogazione del licenziamento.
Dunque, i termini dell'impugnazione cominciano a decorrere dall' irrogazione del licenziamento
e quindi dal momento in cui questo viene notificato; di conseguenza bisogna fare riferimento al regime regolatore vigente in tale momento regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto.Sulla base di questo percorso argomentativo il GOT ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento fissando contestualmente il giorno per il prosieguo dell'udienza.
Qui di seguito il provvedimento.
Testo ordinanza Tribunale di Ascoli Piceno, G.O.T. Tiziana D'Ecclesia in data 17.06.2014