Con l'ordinanza n. 16804 del 24 luglio 2014, la Corte di Cassazione (sesta sezione civile) si è pronunciata sulla questione della competenza a decidere in ordine a un giudizio riguardante l'impugnativa di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione delle spese.
Condividendo la dichiarazione di incompetenza per valore del Tribunale, in una causa promossa da alcuni condomini, relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale che approvava il rendiconto annuale e la ripartizione dei contributi, la S.C. ha sancito che a decidere resta competente il giudice di pace se l'importo, a carico del condomino che ha impugnato la relativa delibera, rientra nella sua competenza per valore.
Richiamando la giurisprudenza in materia (Cass. n. 6363/2010; n. 16898/2013), la Corte ha, infatti, affermato che è pacifico il principio secondo cui "ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata".
Nella specie, pertanto, considerata l'entità dell'addebito contestato (pari ad euro 274,56 oltre accessori), la S.C. ha rigettato il ricorso dichiarando la competenza per valore del giudice di pace e condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio resistente.