Probabilmente sì, ma quando il legislatore è impreciso e sciatto come quello di questo Paese c'è ben poco di altro da fare che subirne le conseguenze.
Sappiamo che ora l'amministratore di condominio deve far confluire le somme a qualsiasi titolo versate dai condomini o da terzi sullo specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Per i partecipanti alla comunione si tratta, a mente dell'art. 1123 c.c., di obbligazioni propter rem.
L'articolo del Codice Civile è dedicato alla "ripartizione delle spese" (questo il suo titolo) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Con ordinanza di data 16 maggio 2014 il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Dott. Matteo Marini, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal Condominio reggiano che si era visto aggredito con pignoramento presso terzi il patrimonio, nella fattispecie conto corrente, riferibile comunque al condominio stesso.
Tali somme sono intestate formalmente all'ente di gestione e si realizza così una sia pur embrionale autonomia patrimoniale derivante proprio dalle attività di gestione.
Talché, il condominio, ove soggetto obbligato, risponde nei confronti dei creditori proprio con i beni così accantonati.
Le spese della procedura di opposizione all'esecuzione sono state compensate stante la novella legislativa nonché l'obiettiva incertezza di ermeneutica.
Il condominio opponente sosteneva che la corretta interpretazione del terzo comma dell'art. 63 Disposizioni Attuazione c.c. fosse che gli unici soggetti contro i quali il creditore del condominio possa rivalersi siano esclusivamente i singoli condomini e, all'interno di tale platea, l'aggressione nei confronti dei soggetti in regola con i pagamenti condominiali potesse avvenire solo dopo l'infruttuosa escussione dei condomini morosi: beneficium excussionis a favore di chi é in regola con i pagamenti.
Si potrebbe opinare che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio non rientri nella previsione della norma dianzi menzionata, che limita soltanto l'azione esecutiva nei confronti dei condomini in regola con i contributi senza prima aver escusso i comunisti morosi.
Sulla questione, un autentico rompicapo, torneremo nei prossimi giorni anche in correlazione con la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9148, Pres. Vincenzo Carbone, Rel. Pres. Sez. Rafaele Corona, che nel ribaltare un consolidato orientamento, all'esito di un amplissimo excursus sulla solidarietà passiva che pubblicheremo domani, ha affermato il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali ed inaugurato l'esecuzione individuale nei confronti dei singoli condómini, secondo la quota di ciascuno.
In seguito, con la pronuncia 18332 dell'8 aprile 2010 si è indagato sui limiti della legittimazione processuale dell'amministratore e con la sentenza 18447 del 9 agosto dello stesso anno 2010 si è trattato dell'individuazione delle maggioranze necessarie per la modifica delle tabelle millesimali.
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