La diminuzione del reddito e della capacità lavorativa, in ragione dell'età e del pensionamento, costituiscono elementi di incontestabile variazione della situazione patrimoniale dell'obbligato che, sebbene non drammatici, determinano la modifica delle condizioni di divorzio e del relativo assegno di mantenimento.

Lo ha ricordato la Cassazione (sesta sezione civile) nell'ordinanza n. 17030/2014, rigettando il ricorso di una ex moglie contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva diminuito l'importo dell'assegno divorzile a carico del marito.

Infatti, nonostante, l'uomo fosse abbastanza ricco, essendo proprietario di un ingente patrimonio immobiliare, da cui ricavava (e poteva ulteriormente ricavare) redditi da locazione, nonché in possesso di notevoli disponibilità finanziarie, nel tempo aveva ridotto la propria capacità di produzione di reddito, essendosi ritirato dal lavoro con una pensione di oltre 30.000 euro annui. La moglie invece era solo comproprietaria con l'ex, dell'appartamento in cui abitava con il figlio percependo una pensione di poco superiore a 10000 euro annui. La donna ricorreva, pertanto, in Cassazione, contestando il peggioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge e chiedendo l'elevamento o quanto meno il ripristino dell'assegno corrisposto precedenza.

Pur sussistendo una disparità di reddito tra le parti, la condizione economica dell'ex marito, secondo la Cassazione, era comunque mutata in peius subendo una incontestata riduzione del reddito mensile. Tanto è bastato per rivedere le condizioni del divorzio e ridurre, seppur lievemente, l'assegno a carico dell'uomo, respingendo il ricorso. 


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