Nell'era dei social network e della comunicazione globale diventa sempre più semplice aprire pagine di profilo con foto, nickname e descrizioni.
Non è raro però che per mantenere l'anonimato si utilizzino le foto di un'altra persona per associarla al proprio account. Ma questo può costituire reato.
L'avvertimento arriva dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25774 del 2014) che ci mette ora in guardia da questa pessima abitudine e ci ricorda che l'utilizzo della foto di un altro per il proprio account può essere punito ai sensi dell'articolo 494 del codice penale (Sostituzione di persona).
NB: La norma punisce con la reclusione fino a 1 anno "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Poco importa, spiega la Corte, che si sia utilizzato un nome di fantasia. Per la Cassazione il reato sussiste comunque.
Vale la pena ricordare oltretutto che i concetti di "vantaggio" e di "danno" indicati dall'art. 494 non vanno intesi in senso solo economico e che la sostituzione di persona si verifica ogni volta che si assuma un atteggiamento per far apparire se stesso come un altro.
Nel caso di specie l'imputato aveva creato un account in una chat on-line intrattenendo conversazioni con altri soggetti in rete. Nel suo account aveva indicato un nikname e utilizzato la foto di un'altra persona.
Qui di seguito il testo della sentenza.
Testo sentenza Cassazione n. 25774 del 2014