Tutti i fruitori della strada debbono comportarsi in modo da salvaguardare la sicurezza stradale e non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Non solo gli automobilisti e conducenti di veicoli, dunque, ma anche i pedoni. È quanto sancisce il Codice della Strada all'art. 140 comma 1. Non esiste, perciò, nel nostro ordinamento un generale 'favor pedonis', se non - potremmo dire - come norma "di galateo".
Se è vero, infatti, che la Cassazione ha ribadito più volte una sorta di presunzione di colpevolezza per l'automobilista che investe il pedone sulle strisce (vedi sentenza n. 20949/2009), con la sentenza n. 35957/19 agosto 2014 la stessa Corte ha invece sanzionato il comportamento di una "pedona" che, invadendo un tratto di pista ciclabile, cagionava la caduta di una ciclista. Un incidente - questo - che è costato alla parte lesa, rovinata sull'asfalto per schivare la donna a piedi, una ferita all'occhio giudicata guaribile in 40 giorni.
La donna a piedi, invece, assolta in primo grado dal Giudice di Pace per non aver commesso il fatto, veniva poi condannata in appello dal Tribunale di Firenze. ...E infine dalla Corte di Cassazione che, rigettando tutti i motivi di impugnazione della ricorrente, ha confermato la sentenza di secondo grado e ha censurato definitivamente l'incauta e indebita "invasione di campo".
Se è vero, infatti, che la Cassazione ha ribadito più volte una sorta di presunzione di colpevolezza per l'automobilista che investe il pedone sulle strisce (vedi sentenza n. 20949/2009), con la sentenza n. 35957/19 agosto 2014 la stessa Corte ha invece sanzionato il comportamento di una "pedona" che, invadendo un tratto di pista ciclabile, cagionava la caduta di una ciclista. Un incidente - questo - che è costato alla parte lesa, rovinata sull'asfalto per schivare la donna a piedi, una ferita all'occhio giudicata guaribile in 40 giorni.
La donna a piedi, invece, assolta in primo grado dal Giudice di Pace per non aver commesso il fatto, veniva poi condannata in appello dal Tribunale di Firenze. ...E infine dalla Corte di Cassazione che, rigettando tutti i motivi di impugnazione della ricorrente, ha confermato la sentenza di secondo grado e ha censurato definitivamente l'incauta e indebita "invasione di campo".
Qui di seguito il testo della sentenza
Testo sentenza Cassazione 35957/14Altri articoli che potrebbero interessarti:
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