Lui è assiduo frequentatore dei night club e non certo per la passione per il ballo, dal momento che è stato visto più volte uscire abbracciato a donne diverse dalla moglie. Lei lo caccia di casa, facendogli trovare le valigie sul pianerottolo. I giudici, in primo e in secondo grado, addebitano la separazione al marito, dispongono l'assegno di mantenimento a favore della moglie, assegnandole anche la casa coniugale.
L'uomo ricorre per Cassazione censurando il mancato addebito della separazione alla moglie, nonché l'assegno di mantenimento posto a suo carico, lamentando la mancata valorizzazione del suo allontanamento forzoso dalla casa coniugale dalla stessa attuato.
Ma anche la Suprema Corte non ha dubbi.
Avallando le statuizioni dei giudici di merito, la prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 16170 depositata il 15 luglio scorso, ha ritenuto, infatti, il comportamento della donna come il logico "epilogo della travagliata vita coniugale".
La "cacciata da casa del marito" e le scenate della moglie costituiscono per la S.C. "non già atteggiamenti eccessivi della stessa ma reazione più che comprensibile ad un comportamento arrogante, irriguardoso e gravemente vessatorio del coniuge nell'evidente intenzione di difendere la dignità familiare offesa gravemente".
Per cui, ritenendo che l'intollerabilità della convivenza dovesse riferirsi alle violazioni degli obblighi compiute dal marito, di cui le reazioni della moglie costituivano una normale conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso.