In materia edilizia "la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica", pertanto, deve ritenersi legittima l'ordinanza di ripristino dei luoghi adottata dal Comune quando viene realizzato un manufatto (nella specie, un garage) in assenza di concessione edilizia.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3952 depositata il 24 luglio 2014, accogliendo l'appello del Comune che si era visto annullare dal Tar Veneto la propria ordinanza di rimozione dell'opera, nei confronti di privati che avevano realizzato, sulla loro proprietà, un manufatto di circa 33 mq ad uso garage con struttura in lamiera e montato su ruote non portanti, in carenza di concessione edilizia e senza rispettare le distanze minime dai confini.
Ricorrendo in appello, il Comune deduceva che il garage in questione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non poteva essere considerato come pertinenza non autonomamente realizzabile e quindi, ai sensi dell'art. 76, punto 1, lettera a) della l.r. del Veneto n. 61 del 1985, soggetta solo ad autorizzazione e sanzionabile ex art. 94 della stessa legge.
Il Consiglio di Stato, diversamente da quanto rilevato dal Tar, accoglie le doglianze dell'ente.
La pertinenza urbanistica infatti, secondo il giudice amministrativo, deve essere "un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo; inoltre la nozione di pertinenza, rilevante ai fini dell'autorizzazione, deve essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia, di talché non è, quindi, possibile consentire la realizzazione di opere di rilevante consistenza solo perché destinate, dal proprietario, al servizio ed ornamento del bene principale".
Pertanto, la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile "soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale - e non già ad opere che - dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica".
Inoltre, ha sottolineato il Collegio, ai fini edilizi, la natura pertinenziale è ravvisabile solo "quando si tratti di opere che non comportino un nuovo volume"; viceversa, non può essere definita pertinenza l'opera realizzata "su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio".
Per cui, in conclusione, ritenendo che non possa costituire pertinenza, nel caso di specie, un garage, "comportante nuova volumetria, costruito a ridosso di un'abitazione, qualsiasi siano le sue modalità di realizzazione", il Consiglio di Stato ha accolto l'appello.