Cassazione 16433/2014

Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Non c'è dunque alcun automatismo tra la sentenza penale e la successiva sanzione disciplinare.

Riferimenti normativi:

Legge - 31/12/2012, n.247 - Gazzetta Uff. 18/01/2013, n.15

EPIGRAFE

LEGGE 31 dicembre 2012 n. 247 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 2013, n. 15). - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (RIFORMA PROFESSIONE FORENSE).

ARTICOLO N.54

Rapporto con il processo penale

Art. 54

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed e' definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, e' indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non puo' superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorita' giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e' computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

«art 53 art 55 »


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: