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Premessa

Con il presente approfondimento si intende dimostrare come la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disciplini in via generale il settore privato e non possa essere estesa agli appalti pubblici, in quanto il legislatore ha voluto distinguere tra appalti privati ed opere pubbliche, nelle quali è presente una figura, il Responsabile Unico del Procedimento, assente nell'ambito civilistico e che invece costituisce il perno della realizzazione delle opere di interesse collettivo.

Quest'ultimo assume "ope legis"  il ruolo di responsabile dei lavori e in questa veste gli competono i compiti e le responsabilità indicati dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 come si evidenzierà di seguito attraverso l'esame dei singoli articoli della normativa.

Considerando poi che la nomina del R.U.P. non è facoltativa, ma obbligatoria, e che il responsabile dei lavori è fatto coincidere dalla legge con il R.U.P. stesso, ne deriva che la nomina dell'uno coincide obbligatoriamente con quella dell'altro, senza facoltà di deroghe da parte del committente pubblico.

Evoluzione storica della legislazione

La figura del responsabile unico del procedimento (RUP) è stata introdotta dalla Legge 11-2-1994 n. 109 (c.d. "legge Merloni") allo scopo di assicurare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo ,  determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure (art. 7, comma 3, legge n. 109/94 cit.).

Al riguardo il legislatore ha fatto espresso riferimento alla Legge 7-8-1990, n. 241, che ha istituito tale figura nelle pubbliche amministrazioni[1] , obbligandole ad individuare per ogni procedimento l'unità responsabile.

La riforma Merloni e le sue successive modifiche hanno ampliato di molto le competenze del R.U.P. nell'ambito dei lavori pubblici, estendendole anche alla sicurezza nei cantieri; infatti il citato art. 7 della Legge[2]  prevede che Il regolamento disciplini le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , e successive modificazioni[3] .

Il D.P.P. 21-12-1999, n. 554, con cui è stato approvato detto regolamento, ha quindi normato la materia all'art. 8, commi 2 e 3, attribuendo al RUP circa 35 competenze. In particolare, per quanto interessa, stabilisce che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, qualora il soggetto che, nella amministrazione aggiudicatrice rappresenta il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.[4]

Inoltre l'art. 8, comma 3, del citato D.P.R. n. 554/1999 prevede che, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori svolga ben precise incombenze in materia di sicurezza del cantiere[5] .

Negli ultimi anni si è assistito al completo superamento di tutte le   disposizioni preesistenti, sia in tema di opere pubbliche, che di sicurezza nei cantieri; infatti con il D.lgs. 12-4-2006, n. 163 è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha abrogato la legge n. 109/1994, mentre con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stato emanato il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione, che ha sostituito il D.P.R. n. 554/1999.

Per quanto riguarda i cantieri, invece, con il D.lgs.  9 aprile 2008, n. 81 si è provveduto al riordino ed al coordinamento delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riunendole in un Testo Unico.

Rispetto alla disciplina previgente, le disposizioni oggi in vigore hanno introdotto significative novità, che non hanno mancato di sollevare dubbi interpretativi tra gli operatori, peraltro sorti in relazione alla legislazione degli anni '90, successivamente abrogata.

La disciplina del T.U. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Per comprendere come il legislatore abbia inteso coordinare i compiti del RUP con le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri mobili, occorre esaminare brevemente alcune norme del D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 89[6] , il quale definisce:

  • il committente , come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
  • il responsabile dei lavori : come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

Il Testo Unico suddetto introduce anche una disciplina speciale per i lavori pubblici, in quanto nello stesso art. 89 afferma che:

  • nel caso di appalto di opera pubblica, il committente  è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
  • sempre nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento .

Dunque nelle opere pubbliche la figura del committente viene individuata nel dirigente dell'amministrazione, visto che si fa riferimento alle funzioni gestionali, proprie di tale categoria di dipendenti[7] , mentre il responsabile dei lavori coincide con il responsabile del procedimento.

Analoga previsione speciale è contenuta nell'art. 90, comma 1-bis, dello stesso D. Lgs. n. 81/2008[8] , secondo cui per i lavori pubblici l'osservanza delle misure e dei principi generali di tutela durante la progettazione dell'opera "avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista"[9] .

Un'altra espressa salvaguardia della normativa sui contratti pubblici si riscontra all'art. 100, comma 6-bis del T.U.[10] , secondo il quale, di regola, il committente o il responsabile dei lavori, se nominato , deve assicurare che, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria corrisponda al subappaltatore i compensi per gli oneri della sicurezza senza operare ribassi e deve controllare che i dirigenti ed i preposti della ditta siano in possesso di adeguata formazione, precisando tuttavia subito dopo che "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l' articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo[11]  " .

Infine l'art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008, in merito all'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori, precisa che "In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto"[12] .

Dalla semplice lettura di tali disposizioni risulta dunque di palmare evidenza come il legislatore abbia inteso distinguere tra opere private ed opere pubbliche, stabilendo per queste ultime delle previsioni specifiche; la normativa sugli appalti pubblici di lavoro viene considerata prevalente rispetto a quella del Testo Unico sulla sicurezza, che assume nel settore specifico natura suppletiva.

I contenuti della normativa vigente per le opere pubbliche.

Il codice dei contratti pubblici ha confermato i contenuti della precedente legge "Merloni", rafforzando ulteriormente il ruolo del responsabile del procedimento, in quanto ad esso vengono attribuiti tutti i compiti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, come risulta dalla lettura dell'art. 10[13] .

A sua volta il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione ha aumentato i compiti, già numerosi, del responsabile unico del procedimento relativi alla sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento al ruolo di responsabile dei lavori previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, completando il percorso già avviato dal codice dei contratti pubblici[14] .

Infatti in primo luogo il D.P.R. n. 207/2010 all'art. 9, comma 2, recita: " 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori  ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia" .

Il successivo art. 10,  comma 1, attribuisce al R.U.P. compiti notoriamente propri del responsabile dei lavori, in quanto  afferma:

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: (…)

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori; (…)

u) trasmette agli organi competenti  della amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto ; (…).

Il successivo comma 2 stabilisce in maniera inequivocabile che:

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori , ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il terzo comma infine prevede che:

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori , salvo diversa indicazione e  fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1 , del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. (…).

Il R.U.P. vede così confermati, nel più recente pronunciamento normativo, i compiti e le responsabilità che il D.lgs. n. 81/2008 attribuisce al responsabile dei lavori ( " fermi restando "  ecc…), salvo che il committente pubblico fornisca diverse indicazioni, ma esse sono consentite solo per i due casi espressamente previsti dalle lettere a) e b). E' questo l'unico contenuto possibile della dicitura "salvo diversa indicazione" .

In ogni caso il RUP rimane titolare "ex lege" dei compiti e delle responsabilità sotto indicati:

  • gli obblighi previsti per il committente o per il responsabile dei lavori (art. 90 d.lgs. n. 81/2008);
  • l'obbligo di controllare l'operato del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 93, comma 2, d.lgs. cit.);
  • l'invio della notifica preliminare all'Azienda Sanitaria ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
  • la trasmissione a tutte le imprese del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il rapporto tra i compiti del RUP e quelli del responsabile dei lavori.

Malgrado la lettura delle norme illustrate sembri sufficientemente chiara, alcuni autori ritengono che esse non comportino l'automatica attribuzione delle funzioni di responsabile dei lavori al RUP, ma che tale incarico sia facoltativo, con il solo limite che, se esso viene attribuito, il destinatario deve necessariamente essere il responsabile del procedimento .

Secondo tale opinione, formatasi durante l'applicazione del D.lgs. n. 494/1996 e che conteneva  le medesime previsioni oggi inserite nel D.lgs. n. 81/2008, anche nel settore pubblico non sarebbe possibile ritenere operante "l'apparente automatismo di corrispondenza soggettiva biunivoca tra detta area funzionale e quella del responsabile unico del procedimento"[15] ,  stante il divieto dei c.d. automatismi funzionali di responsabilità nel diritto penale del lavoro; si conclude pertanto che il committente pubblico ha mera facoltà di delegare le proprie funzioni nei confronti dell'interessato, mediante un atto formale individuante i compiti delegati ed espressamente accettato dal RUP destinatario.

Detta opinione stride, almeno dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008, con il tenore letterale delle norme sopra illustrate e quindi è in contrasto con i criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi  c.c.[16] .

Si deve inoltre sottolineare come, per quanto riguarda il responsabile dei lavori, gli articoli 89 e seguenti del citato D.lgs. usino il termine di "incarico" o di "nomina" e mai di "delega"; quest'ultima infatti, a mente dell'art. 16 dello stesso T.U., può essere effettuata dal datore di lavoro[17] , che negli appalti è costituito dall'impresa esecutrice e non dal committente[18] .

La dottrina in esame non tiene inoltre conto del fatto che lo stesso T.U. sulla sicurezza all'art. 2 individua due figure, il dirigente ed il preposto, a cui vengono attribuite iure proprio importanti attribuzioni in materia di sicurezza, senza necessità di specifici incarichi o deleghe,[19]  e pertanto analogamente può assegnare direttamente specifiche competenze al RUP.

Non si comprende infine per quale motivo il divieto di automatismo funzionale varrebbe solo per il RUP e non per il dirigente pubblico a cui il T.U. n. 81/2008 attribuisce il ruolo di committente. Così come nel settore privato, anche nel settore pubblico il soggetto committente non è necessariamente qualificato nel settore delle costruzioni, potendo ben possedere professionalità di altro genere (giuridiche, economiche, mediche, ecc…), tanto da   far autorevolmente denunciare possibili vizi di costituzionalità della responsabilità penale attribuita al committente stesso[20] .

Al contrario, altra e più convincente  dottrina afferma che "Nell'ultima formulazione dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008, il responsabile dei lavori nel campo di applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è identificato nel responsabile del procedimento."[21] .

Il nuovo regolamento è entrato in vigore 4 anni dopo l'emanazione del nuovo codice, cosicché per due anni il D.lgs. n. 81/2008 ed il D.P.P. n. 554/1999 hanno "convissuto"; si è posto il problema di quale fosse la disposizione applicabile, visto che tra le due fonti del diritto esisteva una rilevante discrasia. L'art. 8, comma 2, del citato regolamento del 1999 prevede infatti che il responsabile del procedimento assuma il ruolo di responsabile dei lavori, qualora il soggetto il quale rappresenta il committente non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti[22] .

La questione può essere facilmente risolta in base al noto principio espresso dall'art. 15 - preleggi del codice civile - cosicché in detto arco temporale si deve ritenere superata, per abrogazione tacita, la precedente disposizione regolamentare di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R.  21.12.1999, n. 554, che subordinava per il RUP l'assunzione del compito di responsabile dei lavori alla espressione formale del soggetto committente[23] .        

Si può quindi concludere sul punto affermando che il responsabile unico del procedimento è titolare per diretta investitura normativa di tutte le funzioni proprie del responsabile dei lavori e quindi dei correlativi obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori "a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall'obbligo di garanzia"[24] .

Solo in caso di espressa e diversa manifestazione di volontà del soggetto che rappresenta il committente, il R.U.P. può non svolgere anche le funzioni di responsabile dei lavori, ma si tratta dell'eccezione che conferma la regola[25] .

I lavori eseguiti all'interno della sede dell'amministrazione

La normativa esaminata riguarda gli appalti eseguiti all'esterno  della sede di lavoro, i quali, come si è visto, sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 89 e ss. del D.lgs. n. 81/2008, contenute nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" e nei quali la pubblica Amministrazione riveste il ruolo di committente, mentre il datore di lavoro è rappresentato dall'impresa esecutrice dei lavori.

Diversa è la disciplina per gli appalti da effettuarsi all'interno della sede degli uffici, dove la pubblica amministrazione è sia committente che datore di lavoro; in tal caso infatti occorre far riferimento all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, contenuto nel Titolo I "Principi comuni".

Anche per queste fattispecie il Testo Unico introduce una disciplina speciale nel caso di lavori pubblici;  infatti il citato art. 26 , sancisce che: (…)

3. (…) Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, tale documento (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, D.U.V.R.I, N.d.A.) è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (…)

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

Dunque lo stesso Testo unico sulla sicurezza riconosce valore prevalente  alla normativa speciale in materia di opere pubbliche, stabilendo espressamente che il medesimo Testo unico si applichi solo in via residuale.

Orbene, nel primo caso ( lavori interni  alla sede istituzionale della pubblica amministrazione), il datore di lavoro è anche committente  e deve prevenire i rischi da interferenza che si possono generare per la presenza di ditte appaltatrici durante l'attività lavorativa dell'Ente pubblico; invece nel secondo caso ( cantieri esterni ),   il datore di lavoro è l'imprenditore affidatario dell'appalto , il quale è il solo a cui la legge attribuisce la facoltà di delegare  ad altri soggetti alcuni fra i suoi compiti e responsabilità.

In merito l'art. 10, comma 1, lett. dd), del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che: "dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Detta delega[26] , riguarda pertanto una fattispecie eccezionale  e per questo non può essere estesa fino a divenire regola generale ed universale, in contrasto con la normativa specifica dettata per le opere pubbliche, stante il divieto previsto dall'art. 14 c.d. Preleggi C.C.[27]

Si rileva peraltro che solo nel caso in cui non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento ,  e cioè nei lavori meno rilevanti, il datore di lavoro pubblico può delegare espressamente al R.U.P.  le funzioni in materia di sicurezza, esulando la fattispecie dall'ambito di applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili[28] .

L'interpretazione letterale

In conclusione, dalla interpretazione letterale della legislazione vigente, che costituisce il criterio ermeneutico da utilizzare in via prioritaria ai sensi dell'art. 12 delle Disp. legge gen., emerge quanto segue:

  • l'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 obbliga le pubbliche amministrazioni a nominare un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento;
  • la suddetta figura del R.U.P. non esiste nell'ambito dei lavori privati;
  • l'art. 89, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 81/2008, afferma che nell'ambito delle opere pubbliche il responsabile dei lavori nei cantieri temporanei è il responsabile unico del procedimento;
  • l'art. 10, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento contratti pubblici), attribuisce espressamente e direttamente al R.U.P. le competenze proprie del responsabile dei lavori (comma 1, lettere n) ed u)   e comma 3), oltre a ribadire al comma 2 che il R.U.P. assume il ruolo del responsabile dei lavori;
  • dette disposizioni sottraggono pertanto all'organo decisionale dell'Amministrazione qualunque facoltà di modificare i compiti del R.U.P., anche come responsabile dei lavori, con la sola, limitata eccezione delle due fattispecie previste dal comma 3, lettere a) e b), per compiti che peraltro di regola sono attribuiti allo stesso R.U.P.-]

Da quanto sopra emerge inequivocabilmente come l'incarico di responsabile unico del procedimento in materia di opere pubbliche comporti di regola anche quello di responsabile dei lavori, senza la necessità di formalizzare un ulteriore incarico e men che meno una delega.

La forma dell'incarico di responsabile dei lavori

L'incarico di R.U.P. deve essere ovviamente formalizzato e il dipendente, nella misura in cui esso rientri tra le mansioni attribuite alla qualifica di inquadramento, non può rifiutarsi di espletarlo, così come già affermato dalla Suprema Corte, relativamente alla delega facoltativamente rilasciata dal datore di lavoro pubblico ad un dirigente o responsabile di ufficio.

Al riguardo la Corte di Cassazione afferma che nel settore pubblico è necessaria la forma scritta, stante l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi al fine di predicare all'esterno la posizione assunta all'interno della strutture; di conseguenza " la predisposizione di ordini di servizio per iscritto, di norme interne, di organigrammi e di deleghe scritte facilitano la dimostrazione della sua esistenza"  [29] .

Grava inoltre sul dipendente l'onere di rilevare eventuali carenze formalizzandole correttamente all'atto dell'incarico, non essendo consentito farlo tempo dopo [30] .

In realtà il D.lgs. n. 81/2008 non ha fatto che recepire l'orientamento giurisprudenziale già seguito prima della sua emanazione, secondo cui i dirigenti ed i preposti sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come tali, destinatari in proprio della osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendente dal conferimento di una delega ad hoc.[31]

In proposito la Corte di Cassazione, oltre ad affermare che la veste di dirigente fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente, indipendentemente da una delega del datore di lavoro, ha anche statuito che il ruolo di dirigente non comporti necessariamente poteri di spesa, senza per questo far venir meno le sue attribuzioni in materia[32] .

Tali osservazioni valgono anche nella pubblica amministrazione, dove si esclude che l'organo di vertice dell'Ente, chiamato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del t.u. ad individuare il dirigente datore di lavoro, debba conferire ad esso una "delega", in quanto il dirigente è già titolare ex lege di una serie di attribuzioni di natura gestionale che gli sono proprie.[33]

Già da tempo la Suprema Corte ha riconosciuto che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni "l'esigenza della delega è superata ed assorbita dalla predeterminata suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti e, per altro verso resa superflua dall'investimento della funzione tipica nonché dal suo concreto esercizio secondo la disciplina prestabilita dalle norme legislative e regolamentari sulla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze dell'ente"[34] . "D'altra parte, questa generale distinzione non può ritenersi superata nella materia dell'igiene del lavoro dall'art. 4 del menzionato D.P.R. che pone l'obbligo di attuare le misure di igiene in esso stabilite a carico dei "datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività ... ", anzitutto perché il suddetto obbligo, proprio per non trasformarsi in un'ipotesi di responsabilità obbiettiva, è loro devoluto "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze", e perciò correlato anche in questo settore con la normativa concernente l'organizzazione e la distribuzione delle competenze all'interno della struttura pubblica" (ibid.).

Tale posizione è stata recentemente confermata dalla Sezione VI della medesima Corte [35] ; la medesima Suprema Magistratura ha infatti ritenuto sussistere la responsabilità ratione ufficii del direttore dell'ufficio tecnico comunale relativamente alla tutela antinfortunistica dei dipendenti assegnati alla propria struttura [36] .

Non si comprende dunque il motivo per cui il legislatore potrebbe attribuire direttamente delle importanti funzioni in materia di sicurezza ai dirigenti ed ai preposti delle strutture private e pubbliche, mentre non potrebbe farlo nei confronti del responsabile unico del procedimento, "figura centrale nelle funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell'intero ciclo dell'appalto in relazione al programma triennale"[37] , cioè del soggetto "sotto la cui diretta responsabilità e vigilanza" , come recita l'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, si eseguono le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

Ciò non toglie che, per esigenze di chiarezza e funzionalità, sia opportuno che nell'incarico di RUP si faccia riferimento anche al ruolo di responsabile dei lavori ed alle sue competenze di legge - generale e speciale - in materia di sicurezza.

La normativa regionale

Le regioni hanno importanti competenze legislative sia in materia di sicurezza che di lavori pubblici.

L'art. 117 Cost. infatti qualifica espressamente la materia della tutela e sicurezza del lavoro tra quelle a competenza concorrente, cosicché nell'art. 1 del T.U. n. 81/2008 si legge che il " decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano" .

Nel secondo comma del medesimo art. 1 T.U. è contenuta anche la clausola di cedevolezza, in base alla quale le disposizioni del decreto legislativo, " riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima".

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, l'art. 4 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che le regioni e le province autonome:

  • esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del codice nel rispetto delle disposizioni relative ai settori di competenza esclusiva dello Stato (comma 1);
  • nelle materie di competenza concorrente esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare e per quanto di interesse, in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro (comma 2);
  • nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, Cost., non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione alle procedure di affidamento (esclusi i profili di organizzazione amministrativa), alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza, alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi la direzione dell'esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità ed il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative (comma 3).

Anche il codice dei contratti pubblici contiene la clausola di cedevolezza, infatti il 4° comma dell'articolo suddetto afferma che "Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione".

L'operatore si trova così costretto ad un'opera esegetica di particolare complessità, dovendo verificare la situazione normativa esistente nel territorio in cui opera, raffrontando la legge regionale con quella nazionale, al fine di individuare la fonte del diritto applicabile alla fattispecie concreta, magari anche alla luce delle interpretazioni via via formulate dalla Corte Costituzione. Un lavoro improbo per un giurista, difficilissimo, se non impossibile, per un professionista tecnico o medico[38] .

Non potendo in questa sede esaminare le leggi emanate da tutte le regioni e province autonome, ci si limiterà ad analizzare la situazione esistente in una sola, con la speranza di fornire elementi ermeneutici utili anche per la lettura delle norme esistenti in altre regioni.

Nelle Marche è in vigore la legge regionale 18 novembre 2008, n. 33[39] , che si applica alla regione stessa, ai suoi enti dipendenti, agli enti locali, ai soggetti finanziati dai medesimi, agli organismi da loro costituiti o a loro collegati.

All'art. 2 sono riportate diverse definizioni, tra cui quelle delle varie figure coinvolte negli appalti sotto il profilo della sicurezza, che ricalcano sostanzialmente quelle del d.lgs. n. 81/2008; si può notare tuttavia come la norma non preveda neppure la figura del responsabile dei lavori, ma solo quella del R.U.P.  a cui vengono attribuite competenze coincidenti con quelle del responsabile dei lavori stesso.

Per meglio evidenziare come la legge regionale attribuisca al R.U.P. i compiti che la legislazione nazionale affida al committente/responsabile dei lavori, si ritiene utile riportare la seguente tabella sinottica.

L.R. Marche n. 33/2008

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 4

(…)

3. Prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori o delle opere, il responsabile unico del procedimento (RUP)  accerta che gli atti posti a base dell'affidamento medesimo, ivi compreso lo schema di contratto, siano coerenti con il progetto e il piano di sicurezza e coordinamento (…).

Art. 90

1. Il committente o il responsabile dei lavori , nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' articolo 15 , in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all' articolo 91 , comma 1, lettere a) e b). [Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo del fabbricato N.d.A.]

ART. 11

1. Prima dell'inizio dei lavori: (…)

b) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette
al direttore dei lavori, che ne dà espressamente atto nel verbale di consegna dei lavori, copia della relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, agli enti assicurativi e antinfortunistici, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo all'imprenditore medesimo;

c) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette
al direttore dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, assicurativi e antinfortunistici riguardanti il subappaltatore o il subcontraente, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o al subcontraente.

ART. 91

(…)

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrice dei lavoratori autono-mi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui

all' allegato XVII . Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comporta-
no rischi particolari di cui all' allegato XI , il requisito di cui al periodo che precede

si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigiana-
to e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' allegato XVII ;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinda-cali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comporta-
no rischi particolari di cui all' allegato XI , il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2 , e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

L'art. 12 della L.R. Marche attribuisce addirittura al R.U.P. un'ulteriore incombenza in materia di sicurezza che non si rinviene nel testo unico, esso infatti recita: "1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) , in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento degli acconti in corso d'opera, oltre alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche:

a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, i dati risultanti dal registro di cui all'articolo 11;

b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso positivo, applica la detrazione, prevista a tutela dei lavoratori (…), all'importo liquidato dal direttore dei lavori, comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza. In caso di esito negativo, apporta le necessarie rettifiche e applica la detrazione prevista all'importo rettificato, sempre comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza".

La regione Marche ha dunque praticamente dato per scontata l'automatica equivalenza tra RUP e responsabile dei lavori, senza minimamente fare riferimento a nessuna formalità al riguardo, che si tratti di incarico o di delega. Addirittura ha attribuito  "ex lege" al responsabile del procedimento ulteriori compiti in materia di sicurezza del cantiere, anziché ad una delle altre figure previste dal T.U. n. 81/2008.

Conclusioni

Al termine del presente lavoro, si può pertanto concludere che la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di opere pubbliche ha chiarito definitivamente come, per regola generale, al responsabile unico del procedimento siano attribuiti anche i compiti propri del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Infatti la stazione appaltante, anche qualora fornisca diversa indicazione, non può comunque sottrarre al R.U.P. le funzioni caratteristiche della figura di garanzia, come quelle relative al rispetto degli obblighi di controllo dell'operato del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, all'invio della notifica preliminare e dalla trasmissione a tutte le imprese del piano di sicurezza e coordinamento.

Tali funzioni quindi non richiedono "deleghe" di sorta; si tratta infatti di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore ed analoga a quella effettuata, sempre nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti del dirigente e del preposto.

L'unica eccezione, come tale non estendibile in via analogica, si verifica nel caso i cui si tratti non di cantieri temporanei esterni, ma di lavori da eseguire nel luogo di lavoro e per i quali sia necessario redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; in questa fattispecie infatti la pubblica amministrazione svolge il ruolo di datore di lavoro e non di committente.

Sia in materia di sicurezza nel lavoro, che di appalti pubblici, il legislatore costituzionale prevede la potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario. La norma attuativa della Regione Marche conferma pienamente i principi dettati dallo Stato circa l'unitarietà tra la figura del responsabile del procedimento di un'opera pubblica e quella di responsabile dei lavori del cantiere, come due facce della stessa medaglia.

Avv. Mirko Trapè

Sito: http://www.trape.org

Blog: http://archiviodirettore.blogspot.it

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[1]  L'art. 5 della legge 7-8-1990, n. 241 e successive modificazioni è rubricato "Responsabile del procedimento"  e stabilisce che:

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

[2]  L'art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione) della Legge 11-2-1994 n. 109 e s.m. prevedeva:

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (44), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione." (…)

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente". (…)

[3]  D.Lgs. 14-8-1996 n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

[4]  Art. 8, comma 2, del D.P.R. 21-12-1999, n. 554:

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

[5]  Art. 8, comma 3, del D.P.R. 21-12-1999, n. 554:

"3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

a) si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;

c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;

e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;

f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;

g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti".

[6]  Si riporta un estratto dell'art. 89 del D. Lgs. 9-4-2008, n. 81:

1 . Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:(…)

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; (…)

[7]  L'art. 4 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce infatti al secondo comma:  "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."

[8]  Inserito dall'art. 59, comma 1, lett. b), D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

[9]  Art. 90 del D. Lgs. 9-4-2008, n. 81:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei

compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista". (…)

[10]  Art. 100, comma 6-bis, del D. Lgs. 9-4-2008, n. 81:

"Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall' articolo 97, commi 3- bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l' articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

[11]  Art. 118, comma 4, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

"L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".

[12]  Art. 101, comma 1, del  D. Lgs. 9-4-2008, n. 81:

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto".

[13]  Si riportano i primi commi dell'art. 10 D. Lgs. 12-4-2006, n. 163:

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. (…).

[14] Non tragga in inganno il comma 4 dell'articolo citato il quale afferma  che "Il regolamento individua gli eventuali  altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti" . Il termine "eventuali" letteralmente significa che nel regolamento potevano essere previsti altre competenze rispetto a quelle già individuate dal codice, le quali avrebbero dovuto essere coordinate con le norme in tema di sicurezza, e non che le funzioni  sarebbero state facoltative per il singolo responsabile del procedimento.

[15] P. Soprani, Sicurezza e salute negli enti pubblici, Il Sole 24 Ore ed., 2002, 125

[16]  Come afferma l'ing. Porreca, che sostiene la facoltatività in La nomina del RL in cantiere tra obbligatorietà e facoltà dopo il D.Lgs. n. 106/2009, Ambiente e Sicurezza, 24 nov. 2009, n. 22, pag. 26 , secondo cui "a volte la lettura logica e sistematica, non proprio strettamente lessicale , di una disposizione di legge può dare una giusta interpretazione  a quello che il legislatore non è stato in grado di esprimere e a sorpassare alcuni errori ed omissioni  la cui presenza è fisiologica nell'elaborazione dei testi di legge" .  Più che di interpretazione in questo caso sembra di assistere ad una vera e propria riscrittura della norma.

[17] Art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 ( Delega di funzioni): "1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro ove non espressamente esclusa,  è ammessa con i seguenti limiti e condizioni …".

[18]  Si veda l'art. 96 ( Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ) del D.lgs n. 81/2008 cit., che inizia così: "1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici …" .

[19] Alessio Scarcella, I riflessi del Testo Unico sul ruolo di dirigenti e preposti, Igiene e Sicurezza del Lavoro, n. 4/2011, pag. 209 e ss.

[20] G. Lageard e M. Gebbia, "Il committente nel cantiere: possibile incostituzionalità sulla riforma degli obblighi ?", Ambiente e Sicurezza, 15-7-2008, n. 14)

[21] Massimino Cavallaro e Luigi Viggiano, "Il responsabile unico del procedimento", Ed. Gruppo 24 Ore, 2010, pag. 170.

[22]  Art. 8, comma 2, del D.P.R. 21-12-1999, n. 554:

"Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico."

[23] Massimino Cavallaro e Luigi Viggiano, "Il responsabile unico del procedimento", Ed. Gruppo 24 Ore, 2010, pag. 170.

[24] Cass., Sez. IV pen., 27 settembre 2010, n. 34804, relativa alla individuazione del datore di lavoro in una struttura pubblica

[25] Marco Masi, Contratti per lavori pubblici: responsabile del procedimento anche per la tutela in cantiere, Ambiente e Sicurezza, 8 marzo 2011 n. 4, pag. 12 e ss.

[26]  Art. 16 del D.lgs. 9-4-2008 n. 81:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. (…)

[27]  Art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, approvate con R.D. 16-3-1942, n. 262: " Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

[28] Marco Masi, Contratti per lavori pubblici: responsabile del procedimento anche per la tutela in cantiere, Ambiente e Sicurezza, 8 marzo 2011 n. 4, pag. 12 e ss., cit.

[29] Nella sentenza Cass., Sez. III pen., 7 ottobre 2004, n. 39268 si legge: "La necessità di una forma scritta senza dubbio deve affermarsi nel settore pubblico, giacchè nel diritto amministrativo vige l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi al fine di predicare all'esterno la posizione assunta ".

[30]  Cass. 21-10-2009, n. 44890.

[31] A. Scarcella, I riflessi del Testo Unico cit., pag. 212.

[32]  Cass. Pen., 12-11-2008, n. 42136

[33]  Stefania Caviglia, Pubblico Impiego - Il Sole 24 Ore, gennaio 2009, pag. 33 e ss.

[34] Cass. 22 marzo 1991, n. 3272; n. 6204 del 1 luglio 1983; n. 296 del 14 gennaio 1983; Cass. Pen., Sez. III, 19 maggio 1998, n. 5889.

[35]  Cass. Sez. VI, 16-11-2010, n. 40491,  r iportata in R. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza, IPSOA, 2011, p.20.

[36]  Cass. Pen., Sez. IV, 30-10-2009, n. 41823, in R. Guariniello cit., p. 21.

[37]  Marco Masi, cit.

[38]  L'esame del rapporto tra legge statale e legge regionale esula dall'ambito del presente lavoro; per un primo approccio all'argomento si rinvia a A. Carullo e G. Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, CEDAM, 2012, 235 e ss., nonché a L.R. Perfetti (a cura), Codice dei contratti pubblici commentato, IPSOA, 2013, 88 e ss.-

[39]  Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 27-11-2008, n. 111.


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