di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 18470 del 1 Settembre 2014. 

Esiste un tempo minimo di durata del "giallo" semaforico? E se sì, nel caso in cui l'impianto non sia conforme a detta tempistica minima, è legittimo accogliere il ricorso del conducente, sanzionato per aver attraversato l'incrocio mentre "scattava il rosso"? La risposta è affermativa in entrambi i casi e sulla questione si è pronunciata nuovamente la Cassazione esponendo un importante principio di diritto.

Nel caso di specie ricorre il Comune interessato a seguito all'accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa esperita dal conducente di un veicolo il quale, sanzionato per essere passato con il rosso, ha contestato la stessa facendo accertare che la durata del segnale giallo sarebbe stata inferiore ai quattro secondi, tempistica "generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007". La Suprema corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "in relazione ai tempi di permanenza dell'illuminazione semaforica gialla (…) l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi" e che soprattutto "una durata di quattro secondi dell'esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile". La risoluzione del Ministero dei Trasporti sopra citata accerta infatti che il codice della strada "non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla" ma "regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi", termine valutato a seguito di accertamenti tecnici come minimo indispensabile alla frenata in sicurezza di un veicolo procedente a non più di 50 km/h. Il ricorso del Comune è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.


Vai al testo della sentenza 18470/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: