Avv. Lorenzo Lucido - avv.lorenzolucido@gmail.com
Citazione o ricorso: con quale strumento processuale deve essere impugnata la delibera annullabile assunta dall'assemblea condominiale?
Per lungo tempo, la giurisprudenza aveva ritenuto che forma corretta per l'introduzione dei giudizi di impugnazione delle delibere condominiali fosse il ricorso, così come espressamente indicato nell'originaria formulazione dell'art. 1137 c.c.; ammettendo tuttavia, con pronunce dapprima isolate, successivamente più frequenti, l'introduzione del giudizio mediante atto di citazione.
Con sentenza n. 8491/2011 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembravano aver risolto il contrasto interpretativo, assumendo che unico strumento processuale utile per la valida instaurazione del procedimento ex art. 1137 c.c. fosse l'atto di citazione: la forma del ricorso avrebbe potuto essere eccezionalmente ammessa, quale mezzo irregolare; in tal caso, gli effetti dell'impugnazione avrebbero dovuto decorrere dal deposito del ricorso.
Nessun mutamento sembrerebbe essere intervenuto con la legge 11.12.2012 n. 220, recante "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici".
La differente formulazione dell'art. 1137 c.c. (cfr. in particolare la sostituzione del termine "ricorso" con la locuzione "adire l'autorità giudiziaria"), a parere di molti interpreti, non ha che confermato che strumento corretto per l'introduzione del giudizio sia l'atto di citazione: non escludendo comunque, nel solco del recente arresto della Suprema Corte, la possibilità di valida instaurazione del giudizio con ricorso, depositato entro il prescritto termine decadenziale.
Fuori dal coro si è posta parte della dottrina e della Giurisprudenza (su tutte, sentenza 23 gennaio 2014 Tribunale di Cremona e sentenza 21 ottobre 2013 Tribunale di Milano), contestando, ex uno latere, l'ammissibilità del giudizio introdotto con ricorso, ex altero, la tempestività del deposito del ricorso ai fini del rispetto del termine decadenziale di 30 giorni, previsto dall'art. 1137 c.c.
Per quanto attiene al primo profilo, il ricorso difetterebbe di alcuni degli elementi essenziali della citazione: in particolare, la fissazione dell'udienza di prima comparizione e gli avvertimenti, indisipensabili alla valida instaurazione del contraddittorio processuale con il convenuto, imposti, a pena di nullità, dall'art. 163, n. 7 c.p.c.. I menzionati vizi dovrebbero peraltro essere ritenuti insanabili: la disciplina contenuta nell'art. 164 c.p.c. riguarda unicamente le nullità della citazione, e non le nullità del ricorso e non può tout court essere applicata al diverso strumento processuale.
Quanto al secondo aspetto, il ricorso si porrebbe comunque in contrasto con le esigenze di certezza e celerità in ambito condominiale, che stanno alla base della riforma.
I novellati artt.1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. lasciano trasparire l'intenzione del Legislatore di privilegiare l'interesse del Condominio alla continuità delle gestione e, di conseguenza, alla stabilità delle delibere assunte ed alla speditezza della definizione del procedimento di impugnazione. La pendenza della lite, rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, dovrebbe essere allora ricondotta al tempo della notifica dell'atto introduttivo al Condominio, e non al momento del deposito del ricorso, spesso lontano nel tempo.
Né tale conclusione sembrerebbe menomare o compromettere la posizione ed i diritti del singolo, opposto alla compagine condominiale: se l'impugnante ha deciso di introdurre il giudizio in modo irregolare, sottoponendosi ai tempi della giustizia, imputet sibi, assumendosi i rischi connessi alla possibile declaratoria di avvenuta decadenza.
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