Niente cittadini extracomunitari nel pubblico impiego… almeno per il momento. È quanto hanno ribadito i Giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18523/2014. L'accesso alle selezioni pubbliche è, infatti, riservato a: cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e, dal 2007, anche a chi ha ottenuto lo status di rifugiato.
Non è previsto perciò l'allargamento della partecipazione ai soggetti immigrati da Paesi extracomunitari che non siano dichiarati rifugiati. Tanto prevede la Norma. E la Corte non ha dovuto far altro che rinviare alla Legge, nel respingere il ricorso di una donna albanese contro l'esclusione da un concorso indetto nel 2011 dal Ministero dell'Economia per i lavoratori disabili dei Monopoli di Stato. Motiva infatti la Corte: la decisione "è frutto di una scelta politica tutt'ora espressa" dal Legislatore, "pure nella consapevolezza dell'evoluzione sociale", della "tendenziale omogeneizzazione a fini giuridici dell'appartenenza ad etnie e cittadinanze" e della "progressiva attenuazione delle rilevanza dell'appartenenza nazionale".
Dunque, sta alla politica adeguare le norme ai mutamenti della società, compresa la sua crescente multietnicità. Anche se - sottolineano allo stesso tempo gli Ermellini - per gli impieghi pubblici trova altresì spazio "la valutazione della particolarità e delicatezza delle funzione svolta alle dipendenze dello Stato" e questo vale "in particolare" per il Ministero dell'Economia.
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