Avv. Chiara Muratori
Email: chiaramuratori@yahoo.it
Tel. 0577.236515
Con la L. n. 184 del 1983 la disciplina sulle adozioni presupponeva il segreto sulle origini dell'adottato. Successivamente con la L. n. 149 del 2001 è stato introdotto e regolamentato il diritto dell'adottato ad accedere ad informazioni sulle proprie origini. La normativa prevede due diverse casistiche in base all'età dell'adottato.
Raggiunta l'età di 25 anni l'adottato può, infatti, presentare al Tribunale dei Minorenni competente un'istanza con la quale chiede di essere autorizzato ad avere accesso alle informazioni sulla propria origine. L'adottato maggiorenne ma di età inferiore ai 25 anni, invece, può presentare la predetta istanza solo se "sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica". In entrambi i casi e, però, prevista una limitazione in quanto l'accesso è autorizzato se il Tribunale valuta che esso "non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente". Al fine di effettuare tale valutazione il Giudice procede all'audizione delle persone delle quali si ritiene opportuno l'ascolto e può assumere tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico. Viene pertanto ascoltato direttamente l'istante ed, eventualmente, i genitori adottivi.
Solo nel caso in cui i genitori adottivi siano entrambi deceduti o divenuti irreperibili, l'accesso deve essere concesso senza necessità di autorizzazione del Tribunale.
La legge non consente, invece, al Tribunale di autorizzare l'accesso alle informazioni da parte del figlio nel caso in cui le madri biologiche al momento della nascita abbiano manifestato la volontà di non essere nominate.
Nel settembre 2012 (Godelli c. Italia) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato lo Stato Italiano perché la normativa nazionale non contemperava gli interessi delle parti in causa ovvero l'interesse della madre a poter scegliere di partorire nell'anonimato e quello del figlio a conoscere le origini biologiche.
A seguito di tale pronuncia è stata sollevata la questione di costituzionalità della normativa italiana e la Corte Costituzionale nel novembre 2013 ha dichiarato la illegittimità della norma sulle adozioni (art. 28 L. 184/1983) nella parte in cui non prevede che il Giudice, su richiesta del figlio, possa interpellare la madre naturale che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
La Suprema Corte ha provveduto a stabilire così il meccanismo attraverso il quale andrà verificata la volontà della madre di mantenere l'anonimato o meno nella prospettiva di una normativa che dovrà definire i dettagli del procedimento che assicuri la massima riservatezza dei contatti.
Precorrendo l'intervento del Parlamento
il Tribunale dei Minori di Firenze accoglie la richiesta avanzata nel dicembre 2013 dalla Signora M.B. di contattare e conoscere l'identità della madre biologica, negato dalla legge 184 ma ritenuto incostituzionale dalla Corte, e dispone un atto giudiziario rivoluzionario che, di fatto, scardina la L. 184/83 e rende nullo l'art. 28.Con ordinanza del Tribunale dei Minori di Firenze si delega il Giudice Relatore a disporre, con le dovute cautele, le necessarie ricerche anche se limita alla "volontà dell'eventuale madre naturale a conoscere la figlia".
Il Tribunale dei Minorenni di Firenze con tale decisione fa proprio, quindi, il principio che "non si può vietare ad un figlio adottivo di risalire ai genitori naturali" in base al quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva stabilito che la normativa italiana prevista nelle L. 184/83 doveva essere rivista.
A questo punto si renderà inoltre necessario affrontare e chiarire anche cosa sarà delle domande presentate dai figli di madri che abbiano partorito nell'anonimato e siano però, nel frattempo, decedute.
Ed ugualmente tale questione investirà l'attuale discussione sulla normativa della fecondazione eterologa in merito all'anonimato dei donatori.
Avv. Chiara Muratori
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