La presentazione della istanza di condono comporta l'obbligo per l'amministrazione … di pronunciarsi espressamente su tale domanda di condono prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo.
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, presentata al comune interessato, entro i termini perentori previsti dalle varie leggi che dispongono la definizione agevolata delle violazioni edilizie e corredate dalla documentazione richiesta, determina ai sensi degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che "i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria".
Queste le motivazioni con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) - sentenza n. 08234/2014 del 25/07/2014 - ha disposto l' annullamento di un' ordinanza (risalente al 2005) di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
L' ordinanza di demolizione di alcuni manufatti, realizzati senza titolo abilitativo in Roma, era stata adottata senza tener conto che, prima dell' adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio ex legge 326/2003.
ll provvedimento, ritenuto viziato per eccesso di potere, è stato, quindi, impugnato davanti al TAR che ha accolto anche la domanda cautelare.
Il ricorso viene accolto ed il provvedimento impugnato annullato, come prospettato dal ricorrente, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti "in ragione della mancata considerazione della preesistenza della domanda di condono e della necessità di scrutinare la stessa prima di adottare eventuali ordinanze di demolizione".
Secondo i Giudici "la presentazione di domanda di condono edilizio, in base al disposto dell'art. 38, l. n. 47 del 1985 cui l'art. 32 della L n. 326/2003 rinvia, fa sì che l'Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza aver prima definito il procedimento scaturante dall'istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia".
Il principio esposto trova applicazione anche quando gli immobili per i quali è chiesto il condono ricadano in zona vincolata, essendo comunque l'Amministrazione tenuta, a fronte della domanda, ad esprimersi, anche se del caso in senso negativo, circa la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell'intervento, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003".
Non viene ritenuta meritevole di accoglimento la tesi difensiva del Comune che aveva chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso "in ragione della pendenza della domanda di condono e perché, in esito alla definizione della detta domanda di condono, i provvedimenti impugnati perdono efficacia dovendo, nel caso, essere nuovamente adottati".
Niente da fare. Per il TAR il provvedimento impugnato, essendo illegittimo, va annullato. L' Amministrazione dovrà, di conseguenza, istruire prima l' istanza di condono e, solo in esito alla definizione della pratica, adottare tutti i conseguenti provvedimenti.
Un altro esempio di rapida definizione di un procedimento amministrativo. Sicuramente la richiesta di condono, corredata dalla documentazione di cui al comma 35 dell' art. 32 della legge n. 326/2003, è stata presentata entro il 10 dicembre 2004 (ultima scadenza disposta dall'art. 5, comma 1, legge n. 191 del 2004). Forse non c' era proprio bisogno di far intervenire i Giudici, a fronte dell' applicazione di una norma molto chiara e di facile interpretazione.
Sentenza TAR Lazio, sez. Prima Quater - n. 08234/2014