Avv. Filippo De Luca
Con la pronuncia in esame il Giudice comunitario determina, in materia di trasporti aerei, una nozione di orario d'arrivo univoca ai fini della determinazione del ritardo subito dal passeggero.
Nel sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia il giudice remittente tedesco, nello specifico, domandava se la nozione corretta di orario d'arrivo dovesse essere ricondotta al momento in cui le ruote dell'aeromobile toccano la pista d'atterraggio dell'aeroporto di destinazione, oppure al momento in cui il velivolo raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento o posizionati i freni a ceppi, oppure al momento dell'apertura del portellone od, infine, ad un diverso momento definito dalle parti di comune accordo.
Secondo il dictum della Corte, gli articoli 2, 5 e 7 del reg. comunitario n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il reg. comunitario n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che la nozione di "orario d'arrivo", utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, conincide con il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, solo in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.
Avv. Filippo De Luca
Cultore della materia in diritto amministrativo - Università di Ferrara
Specializzato nelle professioni legali
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