di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 18663 del 4 Settembre 2014. 

Nonostante la Suprema corte abbia dichiarato il ricorso inammissibile per tardività di notificazione dello stesso, con l'ordinanza in oggetto si esprime comunque sulla questione di legittimità inerente l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con determinate cariche sociali, “indipendentemente quindi dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri suddetti non vengano di fatto esercitati".

Nel caso di specie ricorre la Cassa forense avverso la sentenza di merito che condannava la stessa alla corresponsione dei ratei pensionistici mancanti a favore di un iscritto, diniego che era sorto a seguito di accertamento a seguito del quale era emerso come di fatto l'avvocato avesse esercitato, per un certo periodo, funzioni di amministratore di società in accomandita semplice (nella specie, nella veste di socio accomandatario). La Cassazione afferma come tale causa sarebbe stata sufficiente a legittimare il diniego della Cassa - non foss'altro per la tardività della notificazione - enunciando come "l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e, in particolare (…) che la situazione di incompatibilità discende obiettivamente dall'assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza di una società commerciale". Tale incompatibilità risulta palese ove l'avvocato rivesta il ruolo di amministratore o amministratore delegato di società commerciale "con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed effettivi poteri di gestione o di rappresentanza". 


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