di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 18812 del 5 Settembre 2014. 

Se il Comune non assume i dovuti accorgimenti, è tenuto a risarcire il danno per violazione del diritto alla privacy del destinatario di provvedimento sanzionatorio inerente violazione amministrativa legata al fenomeno della prostituzione, nel caso in cui la notifica avvenga non in plico sigillato. E' quanto ha confermato la Suprema corte avallando la decisione del giudice del merito, dichiarando in parte inammissibile il ricorso proposto da un Comune italiano.

L'ordinanza ingiunzione, dopo un primo tentativo (fallito) di notifica a mezzo servizio postale presso il domicilio eletto dal resistente, era stata affidata per la notifica ai messi comunali, i quali provvedevano alla stessa a mezzo plico, non in busta chiusa, alla residenza del destinatario, dunque a mani alla madre dello stesso. 

Il destinatario della sanzione lamentava che sua madre era venuta in questo modo a conoscenza della vicenda. 

Ma c'è di più. L'uomo si trovava in una particolare dato che era in corso una causa di separazione e la conoscenza da parte di terzi di una simile sanzione sarebbe stata idonea a provocargli serio pregiudizio. 

La Suprema corte, pur disconoscendo l'esistenza di un vero e proprio obbligo a carico della pubblica amministrazione di procedere in ogni caso alla notifica presso il domicilio eletto dal destinatario - e non, come nel caso di specie, eseguirla presso la residenza - fa riferimento ai principi generali di trasparenza, lealtà e imparzialità della pubblica amministrazione, data l'evidente manifestazione di preferenza del destinatario ad interloquire con l'ente pubblico in modalità particolare.

La Cassazione conferma come sia applicabile al caso di specie l'art. 15 del d. lgs. 196/2003 (codice privacy) il quale afferma che "sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile

sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose". In questo senso, la pubblica amministrazione procedente avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo risarcitorio solo provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; circostanza non dimostrata in grado di merito. Nella specie, il Comune avrebbe dovuto provare di non aver potuto ricorrere a nessun'altra forma di notifica, che, "seppur non imposta dalle leggi in materia, avrebbe consentito, più adeguatamente rispetto alla notifica a mezzo dei messi comunali, di evitare il danno derivante dal trattamento dei dati sensibili, ricollegabile alla propagazione del contenuto dell'oggetto della violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione". Di conseguenza, il comportamento dell'ente comunale "non si è affatto concretato nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell'art. 2050 c.c. Ciò, per l'assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell'art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto". 


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