La Sentenza in oggetto si segnala per la specificità del tema trattato all'interno della normativa fallimentare dell'ordinamento austriaco, ai sensi del quale sono vietati gli avvisi pubblici o le comunicazioni destinate ad un numero rilevante di persone che si riferiscono al fatto che una merce proviene da un fallimento, qualora la merce considerata, pur avendo tale provenienza, non faccia tuttavia più parte della massa fallimentare. Secondo la Corte di Giustizia: L'art.28 CE non osta ad una normativa nazionale che, indipendentemente dalla veridicità della comunicazione, vieti ogni riferimento alla provenienza della merce da un fallimento quando, in pubblici avvisi o in comunicazioni destinate ad un numero rilevante di persone, si annunci la vendita di merci che pur provenendo da un fallimento non facciano più parte della massa fallimentare. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione, Sentenza 25 marzo 2004: Libera circolazione delle merci - Art.28 CE - Misure di effetto equivalente - Limitazioni di pubblicità - Riferimento all'origine commerciale delle merci - Merci provenienti dal fallimento di un'impresa - Direttiva 84/450/CEE - Diritti fondamentali - Libertà di espressione - Principio di proporzionalità).
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