LA TRASPARENZA ED I SUOI EFFETTI
Dott. Vincenzo Pisapia
La prescritta pubblicazione degli atti dell'ente locale promuove la partecipazione dei cittadini, i quali attraverso l'albo pretorio on line, sono informati dell'attività svolta dal proprio Comune; in relazione a tanto riesce possibile redigere le seguenti osservazioni a partire da un caso concreto.
Nell'albo pretorio di un Comune, che ha affidato il servizio accertamento e riscossione dei tributi a terzi in assenza di atto deliberativo del suo massimo organo collegiale, come disposto dall'art. 42 del TUEL e recepito nel proprio regolamento tributi, è apparso un elenco, emesso dal concessionario locale, di 102 contribuenti deceduti, destinatari di ingiunzioni fiscali.
Il detto elenco reso su carta intestata della sede centrale del concessionario ma proveniente da altra sede, entrambe distanti alcune centinaia di km dal Comune interessato, è preceduto dal seguente preambolo:
" Il sottoscritto … UFF.DI RISCOSS./FUNZ.RESP.RISSOSSIONE nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sottoelencati destinatari deceduti dichiara di aver provveduto, alla affissione secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 20/09/1973, n. 602 e art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e art. 65 del D.P.R. 20/09/1973, n.600 e che la matrice dei documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per anni 5 presso ………. ( n.d.r.:concessionario) nelle varie sedi di competenza (Art.26 D.P.R. 602/73 comma 5). "
Il detto preambolo di poche righe sembra non tenere del dettato normativo che viene quindi violato.
In primo luogo si osserva che trattasi di dichiarazione e non di richiesta di affissione al Comune, resa dal funzionario responsabile del concessionario (con sede in località diversa dalla sede locale e da quella centrale del concessionario); si osserva inoltre che gli adempimenti relativi alla notifica di atti tributari sono di esclusiva competenza del "messo comunale ovvero di messo speciale, autorizzato dall'ufficio " come espressamente previsto dal citato art. 60 del D.P.R. 600/73.
Dagli accertamenti esperiti presso l'albo pretorio intesi a recuperare l'atto da notificare agli eredi di uno dei deceduti, è emerso che, come d'altronde precisato nel preambolo, gli atti sono depositati presso le sedi del concessionario, contrariamente a quanto disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. La ricerca dell'atto nasce dall'esigenza di accertare se trattasi di tributo precedentemente versato da qualche congiunto superstite e nel contempo al fine di accertare la superficie tassabile, la relativa unità immobiliare nonché l'anno di riferimento del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi (escludendo ovviamente che possa trattarsi della superficie - non calpestabile e quindi non tassabile - del loculo cimiteriale occupato a partire dai primi mesi del 1998 dall'intestatario dell'ingiunzione emessa nel 2013).
In relazione a tanto, si ha l'opportunità di evidenziare la falsa interpretazione del disposto dell'art. 65 D.P,R. 600/73 laddove tra l'altro precisa che " Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa " e che "la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio dello stesso …. . Infatti, trattandosi di un contribuente deceduto nel 1998, non poteva essere emessa nel 2013 ingiunzione fiscale per tributo il cui presupposto si è verificato, nell'anno 2010, posteriormente al suo decesso; inoltre non vi è alcuna prova in merito all'impossibilità di effettuare la notifica risultante dal preambolo.
Con l'occasione va precisato che tutte le osservazioni su riferite prescindono da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10659 del 2003, in merito alla nullità della notifica dell'atto intestato e diretto al defunto se eseguita nell'ultimo domicilio del de cuius, ma non è diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Grazie alla normativa sulla trasparenza, è stato possibile inoltre accertare che la banca dati tributi non è in sintonia con quella dell'anagrafe del Comune, per mancato aggiornamento almeno dal 1998, e compromette la legittimità dei provvedimenti deliberativi delle tariffe stabilite in rapporto ad una non aggiornata platea di contribuenti.
Dott. Vincenzo Pisapia