Avv. Cristina Bassignana
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 2 settembre 2014, n18523
La Corte di Cassazione (sentenza del 02.09.2014 n. 18523) ha rigettato il ricorso presentato da una cittadina albanese che ha chiesto di accertare la natura discriminatoria di un concorso indetto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La selezione aveva ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato di cinque lavoratori disabili ma la limitazione della partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari rappresentava per la cittadina albanese un atto discriminatorio e, pertanto, chiedeva che fosse fissato un nuovo termine di presentazione delle domande di ammissione in condizioni di parità con i cittadini comunitari.
Le istanze della cittadina albanese sono state disattese dalla Corte non ravvisando alcun comportamento discriminatorio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a parere della Corte di Cassazione, ha correttamente applicato la normativa italiana ed Europea all'interno della quale non è ravvisabile un principio generale di ammissione e di accesso dello straniero extracomunitario al lavoro pubblico. Ciò si desume, in particolare, dall'art. 27 del Testo Unico che disciplina la materia dell'immigrazione
. Si tratta di una norma di chiusura in base alla quale "rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività".
L'art. 38 del D.lgs. n.165 del 2001 consente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e ai loro familiari, cittadini di Paesi terzi ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di accedere al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni che "non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale".
La Corte di Cassazione, infine, ha sottolineato che tale sistema non si pone in contrasto neppure con la normativa costituzionale in quanto è la stessa Costituzione che qualifica come speciale il lavoro pubblico e gli attribuisce una disciplina particolare.
Avv. Cristina Bassignana sito web www.avvocatobassignana.it e-mail crisbas_lex@virgilio.it
Testo sentenza Cassazione 02.09.2014 n. 18523