In materia di parità di trattamento ed in particolare di retribuzioni da corrispondere alle lavoratrici in caso di maternità, la Corte di Giustizia ha stabilito che nel computo della retribuzione devono essere conteggiati anche gli aumenti intervenuti nel corso del periodo di congedo per maternità. Secondo la Corte, l'art.119 del Trattato CE (gli artt.117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt.136-143 CE) deve essere interpretato nel senso che impone - laddove la retribuzione percepita dalla lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata almeno in parte in base allo stipendio corrispostole prima dell'inizio di tale congedo - che ogni aumento di stipendio intervenuto tra l'inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo venga incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si limita al solo caso in cui l'aumento si applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Seduta plenaria, Sentenza 30 marzo 2004: Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione durante il congedo di maternità - Calcolo dell'importo della retribuzione - Computo di un aumento dello stipendio).
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