di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 18870 dell'8 Settembre 2014.
Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi non è possibile proporre contestualmente alla domanda di addebito anche la richiesta di risarcimento del danno morale per condotta denigrante tenuta dal coniuge colpevole di tradimento.
Le due domande devono quindi essere proposte separatamente anche se la cosiddetta "causa petendi" è in parte la stessa.
Sappiamo bene quanto possa risultare difficile oggi attribuire la colpa della crisi matrimoniale a chi ha tradito ed ottenere il risarcimento danni. Ma le cose adesso si complicano perché di cause bisognerà farne due.
Va poi considerato che più volte la Cassazione ha affermato che ai fini dell'addebito della separazione è necessario dimostrare che la violazione dei doveri coniugali è intervenuta prima della crisi matrimoniale e che non ne sia stata dunque l'effetto. (Si veda in proposito la raccolta di articoli in cui la cassazione parla del tradimento e delle conseguenze legali dell'infedeltà coniugale).
In questa nuova sentenza la Corte si occupa degli aspetti procedimentali spiegando che l'articolo 40 del codice di procedura civile "consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. 'per subordinazione' o 'forte'".
Nel caso di specie però "La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 codice di procedura civile - trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi - rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio".
Nella stessa sentenza la Corte Ha avuto occasione di parlare anche dei criteri a disposizione del giudice, per valutare se vi sia o meno divario tra i redditi dei soggetti e per decidere in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento.
In merito la Corte ricorda che la ratio dell'istituto dell'assegno di mantenimento è quella di consentire al coniuge economicamente svantaggiato di mantenere il medesimo tenore di vita conservato in pendenza di matrimonio. Il giudice del merito ha "ragionevolmente preso in considerazione il livello reddituale raggiunto dai coniugi nell'ultimo anno di convivenza, al culmine di una notevole progressione (di carriera professionale)"; a nulla è valsa la circostanza che la donna, soggetto debole, oltre a un discreto reddito personale da lavoro dipendente, sicuramente molto inferiore rispetto a quello percepito dal marito, beneficiasse di una rendita derivante da un investimento operato in ambito immobiliare. Il giudice valutato il patrimonio del soggetto debole "in termini di redditività", decidendo per l'inadeguatezza di questo rispetto a quanto precedentemente goduto grazie alla convivenza. Per saperne di più si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
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