Avv. Silvia Delcuratolo (Bari) 

Lui, infedele, dedito all'alcool e violento, minacciava, offendeva e picchiava la moglie. Lei, d'altro canto, dopo aver abbandonato il domicilio familiare per un lungo viaggio in Australia, pagato da un altro, era pronta a scappare con i soldi del marito e lo aveva fatto anche ricoverare in un ospedale psichiatrico, minacciando di rifarlo.

È questa la vicenda portata all'attenzione della Corte di Cassazione, per la quale non sussistono dubbi: la condotta pessima dei due coniugi rende la separazione addebitabile ad entrambi. In simile contesto, si legge, infatti, nella sentenza n. 19002 depositata il 10 settembre 2014 dalla prima sezione civile, sia il marito che la moglie sono innegabilmente "responsabili della intollerabilità della prosecuzione della convivenza".

Così esprimendosi, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Trento, la quale aveva completamente ribaltato la decisione del tribunale di Bolzano che, in primo grado, aveva dichiarato la separazione giudiziale dei due coniugi, senza addebito ad alcuno, condannando anche il marito a versare l'assegno di mantenimento alla moglie.

Rigettando l'appello, la corte territoriale, sulla base delle acquisizioni probatorie e alla luce dei comportamenti reciproci tenuti dall'uomo e dalla donna, riteneva invece addebitabile la separazione ad entrambi, revocando il contributo al mantenimento dell'ex moglie.

Secondo la corte trentina, infatti, sia il marito che la moglie "avevano violato regole imperative e inderogabili, sicché non era possibile stabilire una graduazione nella violazione dei rispettivi doveri coniugali, avendo contribuito entrambi a rendere insostenibile la convivenza".

A nulla sono valse, dunque, le doglianze della moglie nel ricorso per Cassazione, vertenti su un'asserita "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" della corte d'appello, la quale, secondo la donna, perveniva al proprio convincimento, attraverso un percorso logico derivante da episodi riportati "molto sommariamente" e confermati "da alcuni testi, senza un vero esame istruttorio, senza cioè, cercare riscontri a tali episodi, alcuni dei quali verificatisi in epoca successiva alla separazione dei coniugi e senza esaminare l'attendibilità dei testi".

La S.C., infatti, confermando la statuizione della corte territoriale, ha ribadito l'insindacabilità della valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, ritenendo inidoneo qualsiasi rilievo "a determinare un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, nel rigettare l'appello principale e quello incidentale degli ex coniugi".

Invero, secondo la Cassazione, la corte d'appello ha giustamente ritenuto addebitabile la crisi del rapporto matrimoniale a ciascuno dei coniugi, cosicché non era possibile né l'accoglimento dell'appello principale del marito, finalizzato ad ottenere l'addebito della separazione in capo alla moglie quale presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna della stessa alla corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento, né l'accoglimento dell'appello incidentale della moglie, atto a conseguire l'accertamento della esclusiva responsabilità del coniuge nella causazione della crisi coniugale. 

Ritenendo, pertanto, infondate tutte le censure ed evidenziando che la corte di merito "ha fornito ampia ed articolata motivazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità di entrambi i coniugi nella crisi del matrimonio, analizzando puntigliosamente il materiale probatorio dal quale ha ritenuto che emergesse, di volta in volta, la dimostrazione del contributo offerto da ciascuno di essi all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza", i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 

Avv. Silvia Delcuratolo (Bari) - E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it

Avv. Silvia DelcuratoloAvvocato civilista e matrimonialista Silvia Delcuratolo
Studio legale Verdebello - Delcuratolo
Via Don Luigi Guanella, 15/G - 70124 Bari - fax 080.5023763 - Mobile: 333.1790189
Sito internet: www.studiolegaleverdel.it - E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it
Pagina facebook:
https://www.facebook.com/pages/Studio-legale-Verdebello-Delcuratolo/203670136488743

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: